Rapporto 1 2

Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

migrazione SIMIC (per ragioni pratiche sono escluse tutte le entrate in Svizzera per un soggiorno di durata non superiore a quattro mesi, per evitare che siano registrate tutte le persone cui è stato rilasciato un visto).

L’invio di queste comunicazioni all’UCC va previsto nell’OAVS e nelle pertinenti ordinanze, sulla base della legislazione già vigente, nel quadro dell’emanazione delle disposizioni esecutive relative alla revisione della LAVS. Per la precisione è necessario adeguare l'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2). L'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006 (RS 142.513) non richiede invece modifiche per l'attuazione delle nuove disposizioni nell'ambito dell'AVS. La base legale per l'utilizzazione del numero d'assicurato AVS nelle banche dati Infostar e SIMIC non è stata creata con la revisione della LAVS, ma con la legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri (LArm)3. Le modifiche d'ordinanza rese necessarie dalla LArm in relazione alla comunicazione e alla registrazione del numero d'assicurato AVS in queste due banche dati sono tuttavia tanto strettamente legate alla revisione della LAVS, che una di esse è stata inserita già nel presente pacchetto (art. 134quater capoverso 1). Ulteriori modifiche dell'OSC e dell'ordinanza SIMIC sono invece previste nel quadro dell'emanazione delle disposizioni esecutive relative alla LArm.

2.3 Tessera d'assicurato dell’assicurazione malattie

Con la revisione della LAVS sono state create le premesse per l'utilizzazione del numero d'assicurato AVS anche nell'ambito dell'assicurazione malattie. Il numero AVS è di rilievo soprattutto nel quadro dell'introduzione della tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. I due progetti vanno coordinati, poiché gli assicuratori-malattie devono poter ricevere per tempo dall'UCC i nuovi numeri d'assicurato AVS. Il calendario della presente revisione dell'OAVS tiene dunque conto dell'obiettivo di rilasciare la nuova tessera d’assicurato a partire dal 1° gennaio 2009.

3 Modifiche dell'OAVS

3.1 Articoli 50d capoverso 2 e 50f capoverso 2

Oltre al numero d'assicurato, il nuovo certificato di assicurazione riporterà unicamente cognome, nome e data di nascita dell'assicurato (v. art. 135bisOAVS). In futuro saranno dunque soppressi i dati inerenti alle singole casse di compensazione che gestiscono conti individuali dell'assicurato nel corso della sua vita (lavorativa), dati che finora andavano tenuti costantemente aggiornati. Questo significa che in caso di splitting non sarà più necessario modificare il certificato, ragion per cui può essere stralciata la prescrizione dell'articolo 50d capoverso 2 OAVS, secondo cui le casse di compensazione sono tenute a rilasciare ad ogni coniuge un nuovo certificato di assicurazione. Un adeguamento analogo è necessario anche nell'articolo 50f capoverso 2 OAVS.

3.2 Articolo 68 capoverso 1

Attualmente l'articolo 68 capoverso 1 OAVS prescrive che al momento della presentazione della richiesta di una rendita ordinaria di vecchiaia vanno inoltrati, tra l’altro, i certificati di assicurazione. Dato che in futuro i certificati non conterranno più informazioni sulle casse di compensazione che gestiscono conti dell'assicurato, questa disposizione diverrà obsoleta. Il suo tenore va pertanto adeguato. Nella prassi, tuttavia, sul modulo di richiesta figurerà l'invito ad inoltrare i vecchi certificati eventualmente disponibili, che in alcuni casi particolari possono facilitare l'accertamento del diritto alla rendita.

3.3 Titoli prima degli articoli 133, 134bis e 135

L'attuale disciplinamento del numero d'assicurato è contenuto in un apposito capitolo, intitolato "Certificato di assicurazione e conto individuale", che comprende gli articoli 133-141. La struttura di questa parte dell'OAVS deve essere rivista, dato che il nuovo disciplinamento sarà ben più complesso e, soprattutto, che le nuove disposizioni saranno applicabili anche a terzi utenti. Il tema del numero d'assicurato deve essere trattato separatamente e le relative disposizioni vanno strutturate: nella sottosezione intitolata "I. Caratteristiche e assegnazione", che comprenderà gli articoli 133 e 133bis, è descritt- o il processo principale di assegnazione del nuovo numero di assicurato AVS da parte dell'UCC, nella

3FF 2006 5319