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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Lettera b: per i rapporti con i Cantoni e con i Comuni, l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza generale sugli emolumenti stabilisce che, per quanto sia concesso il diritto di reciprocità, l'Amministrazione federale rinuncia in generale alla riscossione di emolumenti. La lettera b del presente articolo riprende questo principio, ma con la restrizione che il numero deve essere utilizzato nell'ambito dell'applicazione della legislazione federale. Questo significa che il numero è messo gratuitamente a disposizione dei registri comunali e cantonali che rientrano nel campo d'applicazione della LArm. Se tuttavia un Cantone decide di creare una propria base legale per l'utilizzazione del numero d'assicurato (p. es. per l’ufficio della circolazione), deve provvedere autonomamente a che gli organi esecutivi incaricati di attuare la legislazione cantonale possano immettere il numero nella loro banca dati (p. es. attraverso i registri cantonali). Se per l’immissione si rende necessario ricorrere all'UCC, per i suoi servizi vanno pagati emolumenti.

Lettera c: conformemente a questa disposizione, l'UCC rinuncia a riscuotere emolumenti se i servizi che presta a terzi sono anche nell'interesse dell'AVS o dello svolgimento dei compiti attribuitigli

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Per esigenze di certezza giuridica, il capoverso 3 spiega più concretamente quando sussista questo interesse.

Per quanto concerne le conseguenze dell'esenzione dall'obbligo di corrispondere emolumenti occorre rilevare quanto segue:

conformemente all’articolo 95 capoverso 1 LAVS, il Fondo di compensazione dell'AVS rimborsa alla Confederazione le spese dell'Ufficio centrale di compensazione per quanto derivino dall'applicazione dell'AVS. Questo rimborso si limita all'applicazione vera e propria [v. in merito anche il messaggio sulla modifica della LAVS del 5 maggio 1953, BBl 105 (1953) II 128 e 137 (soltanto in tedesco)]. Ne consegue che le spese dell'UCC non derivanti dall'applicazione dell'assicurazione sono a carico della Confederazione. Nella misura in cui derivano dalle lettere a e b, le spese dell'UCC non finanziate mediante emolumenti sono pertanto a carico della Confederazione (concretamente, sotto forma di

passivo dell'UCC), mentre quelle relative alla lettera c sono rimborsate a quest'ultima dal Fondo AVS.

Capoverso 3:

Per esigenze di certezza giuridica, le lettere a-c precisano quali terzi utenti beneficino dell'esenzione dato che utilizzano il numero nell'interesse dell'AVS o dell'adempimento dei compiti dell'UCC

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Non è tuttavia possibile farne un elenco completo.

• La lettera a concerne le assicurazioni sociali la cui esecuzione è tanto strettamente legate all'AVS

che sul piano organizzativo sussiste un interesse preponderante dell'assicurazione vecchiaia e superstiti a che esse utilizzino il numero d’assicurato. Le assicurazioni in questione sono AI, PC, IPG, LP e AD. Poiché l'UCC gioca un ruolo importante anche nell'ambito dell'esecuzione dell'AI e nel settore delle prestazioni vi è un'intensa collaborazione tra AI, assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare, è opportuno esonerare anche l'AMal, l'AINF e l'AM dal pagamento di emolumenti emolumenti.

• Nel caso delle autorità fiscali menzionate alla lettera b, l'interesse dell'AVS è dato dal fatto che

queste sono molto importanti quali organi ausiliari nell'ambito della riscossione dei contributi: si pensi in particolare alla comunicazione dei redditi dei lavoratori indipendenti (art. 9 cpv. 3 LAVS) e al calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa (art. 29 OAVS).

• Anche gli istituti di formazione di cui alla lettera c hanno la funzione di organi ausiliari nell'ambito

dell'esecuzione dell'AVS, nel caso in cui i loro studenti abbiano raggiunto l'età di inizio dell'obbligo contributivo AVS.

3.12 Articolo 134sexies

Per l'esonero dal pagamento degli emolumenti si deve tenere conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi (art. 46a cpv. 3 LOGA). Il principio di copertura dei costi prescrive che il totale degli emolumenti riscossi da un settore amministrativo non deve superare le spese della medesima. Il principio di equivalenza, che è l'espressione del principio della proporzionalità sul piano del