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Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 11 pagine
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Art. 21 Esecuzione
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha il compito di eseguire la presente ordinanza.
Art. 22 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'Allegato.
Art. 23 Disposizione transitoria
Se all’entrata in vigore della LAFam la riserva di fluttuazione di cui all’articolo 13 capoverso 3 supera l’importo delle uscite annue medie, essa va ridotta secondo le prescrizioni entro tre anni.
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il/l’ ……..
.... In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione:
Annemarie Huber-Hotz