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Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 11 pagine

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Sezione 2: Ordinamento degli assegni familiari per i salariati

Art. 9 Succursali (art. 12 cpv. 2 LAFam)

Sono considerati succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un’attività artigianale, industriale o commerciale.

Art. 10 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo

all’estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento (art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam)

1 Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni, gli assegni familiari sono versati, nel primo anno di servizio, ancora per tre mesi dopo l’estinzione del diritto legale allo stipendio e poi per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari (art. 324a cpv. 2 CO).

2 Durante un congedo di maternità e un congedo giovanile secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio.

3 Gli assegni familiari sono versati in ogni caso fintanto che il datore di lavoro versa, attingendo a fondi propri, almeno l’80 per cento del salario senza ricevere in compenso prestazioni assicurative.

4 Se il salariato decede, il diritto agli assegni familiari sussiste ancora per il mese corrente e per ulteriori tre mesi.

Art. 11 Cassa di compensazione per assegni familiari competente (art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)

1 Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato.

2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive per la determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente nel caso in cui l’assicurato eserciti attività saltuarie presso più datori di lavoro.

Art. 12 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate (art. 14

LAFam)

1 Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera a LAFam.

2 Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui intendono