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Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 11 pagine
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b. versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno alla rendita per orfani massima dell’AVS.
Art. 7 Condizioni per il diritto agli assegni familiari per figli all’estero
(art. 4 cpv. 3 LAFam)
1 Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali e se
a. all’estero non sussiste già il diritto ad un assegno familiare;
b. il diritto in Svizzera deriva da un’attività lucrativa;
c. l’assegno per i figli è destinato ad un figlio nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile7 (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam); e
d. il figlio non ha ancora compiuto il 16° anno d’età.
Art. 8 Adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto nello Stato
di domicilio (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 3 LAFam)
1 Per l’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto si applicano i tassi seguenti:
a. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell’importo minimo legale;
b. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell’importo minimo legale;
c. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d’acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell’importo minimo legale.
2 La classificazione degli Stati di domicilio è adeguata alla stessa data degli importi minimi degli assegni familiari.
3 La classificazione di uno Stato in una delle categorie di cui al capoverso 1 è effettuata sulla base dei dati pubblicati dalla Banca mondiale di Washington (Purchasing Power Parities). I dati determinanti sono quelli disponibili al pubblico tre mesi prima dell’entrata in vigore della LAFam rispettivamente prima dell’adeguamento degli importi minimi secondo l’articolo 5 capoverso 3 LAFam. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica nelle direttive un elenco dei Paesi con le rispettive classificazioni.
7 RS 210