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Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 11 pagine

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Allegato

(art. 22)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 200010

Art. 10 Assegni familiari e prestazioni integrative

1 Il datore di lavoro versa l’assegno familiare all’impiegato conformemente alla legge sugli assegni familiari del 24 marzo 200611 (LAFam).

2 Se l’assegno familiare è inferiore agli importi indicati al capoverso 3, il datore di lavoro versa all’impiegato prestazioni integrative. Le disposizioni esecutive relative alla LPers stabiliscono le condizioni per il diritto alle prestazioni integrative. Per il resto, alle prestazioni integrative è applicabile per analogia la LAFam.

3 L’importo annuo dell’assegno familiare, sommato alle prestazioni integrative, ammonta ad almeno:

a. 3800 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;

b. 2400 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno;

c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d’età e segue una formazione.

4 Il diritto alle prestazioni integrative cessa con l’estinzione del diritto all’assegno familiare.

2. Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale12

Art. 38 cpv. 1

1 Il salario, l’indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso di occupazione. È fatto salvo l’articolo 51a.

Art. 44 cpv. 2 lett. h e i

2 La compensazione del rincaro è versata su:

h. l’assegno familiare e le prestazioni integrative;

i. l’assegno per l’assistenza ai familiari.

10 RS 172.220.11

11 RS

12 RS 172.220.111.3