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Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 11 pagine

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esercitare la loro attività. Sono soggette alla vigilanza del Cantone e, in materia di finanziamento e organizzazione, alle prescrizioni cantonali.

Art. 13 Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari

(art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAFam)

1 Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima ed eventuali pagamenti nel quadro della perequazione cantonale degli oneri.

2 Le casse di compensazione per assegni familiari fissano l’aliquota di contribuzione secondo le proprie necessità per finanziare gli assegni familiari, costituire la riserva di fluttuazione, coprire le spese amministrative e procedere ad eventuali pagamenti nel quadro della perequazione cantonale degli oneri. È fatto salvo l’articolo 14.

3 La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

Art. 14 Fissazione dell’aliquota di contribuzione massima (art. 16 LAFam) I Cantoni fissano l’aliquota di contribuzione massima applicabile dalle casse di compensazione per assegni familiari.

Art. 15 Impiego delle eccedenze di liquidazione (art. 17 cpv. 2 lett. e

LAFam)

Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate dalle associazioni di appartenenza per finanziare gli assegni familiari dei propri membri.

Sezione 3: Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa

Art. 16 Persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1 LAFam)

Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS;

b. le persone sposate e non separate, il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c. le persone i cui contributi sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS8.

8 RS 831.10