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Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 11 pagine
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esercitare la loro attività. Sono soggette alla vigilanza del Cantone e, in materia di finanziamento e organizzazione, alle prescrizioni cantonali.
Art. 13 Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari
(art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAFam)
1 Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima ed eventuali pagamenti nel quadro della perequazione cantonale degli oneri.
2 Le casse di compensazione per assegni familiari fissano l’aliquota di contribuzione secondo le proprie necessità per finanziare gli assegni familiari, costituire la riserva di fluttuazione, coprire le spese amministrative e procedere ad eventuali pagamenti nel quadro della perequazione cantonale degli oneri. È fatto salvo l’articolo 14.
3 La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.
Art. 14 Fissazione dell’aliquota di contribuzione massima (art. 16 LAFam) I Cantoni fissano l’aliquota di contribuzione massima applicabile dalle casse di compensazione per assegni familiari.
Art. 15 Impiego delle eccedenze di liquidazione (art. 17 cpv. 2 lett. e
LAFam)
Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate dalle associazioni di appartenenza per finanziare gli assegni familiari dei propri membri.
Sezione 3: Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa
Art. 16 Persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1 LAFam)
Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:
a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS;
b. le persone sposate e non separate, il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le persone i cui contributi sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS8.