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Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 11 pagine

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Art. 17 Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa

(art. 19 cpv. 2 LAFam)

Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 19909 sull’imposta federale diretta.

Art. 18 Regolamentazioni cantonali più favorevoli

I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

Sezione 4: Diritto di ricorso delle autorità e statistica

Art. 19 Diritto di ricorso delle autorità (art. 22 LAFam)

1 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni.

2 Le decisioni vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.

Art. 20 Statistica (art. 27 cpv. 2 LAFam)

1 Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei lavoratori, delle persone prive di attività lucrativa e, se le regolamentazioni cantonali lo prevedono, dei lavoratori indipendenti.

2 I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:

a. le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro affiliati e i redditi soggetti all’obbligo di contribuzione;

b. il finanziamento degli assegni familiari e le spese amministrative;

c. l’importo delle prestazioni versate;

d. le persone aventi diritto e i figli (p. es. statuto di dimora, Stato di residenza, rapporto di filiazione).

3 I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni familiari. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive concernenti la rilevazione dei dati nonché la loro selezione ed elaborazione secondo i Cantoni.

Sezione 5: Disposizioni finali

9 RS 642.11