Progetto

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Art. 51 Diritto all’assegno familiare

L’assegno familiare è versato fino a quando i figli compiono il 18° anno d'età. Per i figli in formazione e per i figli incapaci al guadagno (art. 7 LPGA)13 è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.

Art. 51a Prestazioni integrative dell’assegno familiare

1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 versa all’impiegato prestazioni integrative dell’assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:

a. 4063 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;

b. 2623 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno;

c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d’età e segue una formazione.

2 L’importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra gli importi di cui al capoverso 1 lettere a – c e l’assegno familiare. Nel calcolo, sono aggiunti all’assegno familiare:

a. gli assegni familiari secondo la legge sugli assegni familiari del 24 marzo 200614 per i quali fanno valere un diritto altre persone;

b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli e gli assegni di custodia per i quali l’impiegato o altre persone fanno valere un diritto presso altri datori di lavoro.

3 Gli impiegati che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più salariati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro se la somma dei rispettivi tassi di occupazione ammonta almeno al 50 per cento.

Art. 51b Assegno per il sostegno ai familiari

La metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 51a capoverso 1 lettera b può essere versata a impiegati:

a. il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave;

b. che provvedono al sostegno di parenti prossimi su ordine dell’autorità.

Art. 62 cpv. 2

2 L’assegno per il sostegno ai familiari previsto dall’articolo 51b è versato nella stessa misura.

13 RS 830.1