Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine
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una fotografia digitale (sempre che non ne sia stata portata una o che quella portata non soddisfi i requisiti) e prende le impronte digitali della persona richiedente. In linea di massima vengono utilizzate le impronte piatte degli indici. Se alla persona richiedente manca un indice, se l’impronta di un indice non corrisponde alla qualità necessaria o se delle ferite al polpastrello non permettono di prendere l’impronta, non è possibile registrare le impronte digitali. In questi casi l’autorità di rilascio competente registra l’impronta piatta del pollice, del dito medio o dell’anulare. Non si deve utilizzare il mignolo poiché tale impronta non dispone di sufficienti caratteristiche identificabili. Eccezionalmente non si memorizzano le impronte digitali quando per motivi medici, che non siano di natura temporanea, non è possibile effettuare la registrazione. Se di una mano non può essere utilizzata nessuna impronta digitale, devono essere registrate due impronte digitali dell’altra mano.
Giusta il capoverso 4 un documento d’identità è rilasciato con una validità ridotta quando le impronte digitali non possono essere registrate per motivi di natura temporanea. A queste persone va consigliato di rimandare la richiesta di rilascio fino a che sarà di nuovo possibile registrare le impronte digitali.
5.11. Articolo 13a AP ODI
Per motivi di sistema, l’attuale disciplinamento dell’articolo 17 ODI diventa in futuro l’articolo 13a AP ODI. Esso disciplina i compiti delle autorità di rilascio per quanto concerne il diritto a ottenere un documento d’identità.
La lettera b del capoverso 1 è modificata. L’autorità di rilascio non deve solo verificare se esiste già un documento d’identità valido dello stesso tipo, ma se in generale esiste un documento d’identità dello stesso tipo. Il termine «valido» è pertanto eliminato.
Al capoverso 1 è stata aggiunta la nuova lettera e. Poiché in futuro oltre all’immagine del viso saranno anche registrate le impronte digitali, in occasione di una nuova richiesta di rilascio sarà possibile verificare se alla stessa persona con le stesse impronte digitali o con la medesima immagine del viso è già stato rilasciato un documento d’identità. S’intende così impedire il tentativo di ottenere un documento d’identità in modo fraudolento.
Secondo la lettera f del capoverso 1 occorre verificare anche la cittadinanza svizzera. Questa disposizione finora era disciplinata dall’articolo 16 capoverso 2 ODI, ma dal punto di vista sistematico si inserisce meglio nell’articolo 13a AP ODI.
Giusta il capoverso 3 l’autorità di rilascio esamina la completezza e la correttezza della richiesta. Se approva la richiesta deve trasmetterla senza indugio al servizio preposto
all’allestimento. Con l’approvazione della richiesta da parte dell’autorità di rilascio, inizia anche a decorrere il termine di consegna del documento d’identità disciplinato dall’articolo 52 capoverso 2 AP ODI (cfr. punto 5.29.).
5.12. Articolo 14 AP ODI
Gli articoli 10 e 12 AP ODI disciplinano il modo in cui ci si deve procurare i dati personali per i documenti d’identità. Invece, l’articolo 14 AP ODI stabilisce quali dati vanno registrati nel documento d’identità e in ISA.
Il capoverso 3 AP ODI stabilisce che nel documento d’identità va indicato come autorità di rilascio il servizio responsabile secondo l’articolo 4 capoverso 1 LDI. Come illustrato in precedenza, i Cantoni possono designare più di un’autorità di rilascio, tuttavia nel documento d’identità sarà indicata l’autorità di rilascio responsabile di tutto il Cantone. Pertanto in Svizzera sono previste 26 autorità di rilascio, più il servizio del DFAE, come è stato finora.
5.13. Articolo 14a AP ODI
Oltre ai dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a-h e j-m LDI (cognome ufficiale, nome(i), data di nascita ecc.), sul microchip sono registrate l’immagine digitale del viso e due immagini digitali delle impronte digitali.