Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine
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La firma elettronica protegge il contenuto del microchip da qualsiasi modifica. Spiegazioni più esaustive sui meccanismi di sicurezza «Basic Access Control» e «Extended Access Control» sono disponibili nel messaggio sulla revisione del diritto in materia di documenti d’identità (sviluppo dell’acquis di Schengen, FF 2007 4756 seg.).
L’indicazione sull’applicabilità del regolamento CE ora è integrata nel capoverso 3 e di conseguenza il capoverso 4 ODI viene abrogato.
5.14. Titolo prima dell’articolo 15 ODI
Questo titolo è abrogato poiché con la nuova procedura di rilascio non si differenzierà più tra procedura di richiesta e procedura di rilascio.
5.15. Articolo 15 ODI
Le autorità di rilascio competenti all’estero sono stabilite all’articolo 6 capoverso 2 AP ODI e pertanto questa disposizione può essere abrogata.
5.16. Articolo 16 ODI
L’articolo 16 ODI è abrogato. La disposizione del capoverso 1 ODI, in base a cui l’autorità di rilascio controlla la completezza del documento, e con ciò verifica anche la qualità della fotografia, è ora disciplinata dall’articolo 13a capoversi 1 e 3 AP ODI.
La prescrizione finora contenuta nel capoverso 2 sul controllo della cittadinanza svizzera, ora è fissata all’articolo 13a capoverso 1 lettera f AP ODI.
L’obbligo di cui al capoverso 3 ODI di controllare i dati mediante il registro delle famiglie qualora non fosse possibile riprenderli da Infostar, ora è disciplinato dall’articolo 10 AP ODI. Il capoverso 3 può quindi essere abrogato.
Il capoverso 4 ODI può essere abrogato poiché non esistono più autorità richiedenti.
5.17. Articolo 17a ODI
La nuova procedura di rilascio è disciplinata dagli articoli 10-13a AP ODI e questo articolo può quindi essere abrogato.
5.18. Articolo 18 ODI
Il rilascio di passaporti provvisori è già regolato negli articoli 3 ODI e 7 AP ODI. L’articolo 18 ODI può pertanto essere abrogato.
5.19. Articolo 19 ODI
La nuova procedura di rilascio va, per quanto possibile, svolta senza utilizzare documenti cartacei e quindi non sono più previsti dei moduli di richiesta. L’obbligo di conservazione contemplato dall’articolo 19 ODI diventa pertanto inutile (per l’eccezione relativa alle richieste di carte d’identità al Comune di domicilio cfr. punto 5.33.).
5.20. Articolo 25 AP ODI
Poiché l’autorità richiedente corrisponde all’autorità di rilascio non occorre più trasmettere le richieste. Di conseguenza, giusta il capoverso 1 incombe all’autorità di rilascio rendere inservibile il documento d’identità nell’ambito del trattamento della richiesta. Anche in futuro si prevedono eccezioni, quando la persona richiedente ha ancora bisogno del documento d’identità per un atto giuridico o per intraprendere un viaggio. In questo caso il nuovo documento d’identità è spedito a un’autorità e può essere ritirato solo se viene restituito il vecchio documento d’identità.
I documenti d’identità resi inservibili possono anche in futuro essere consegnati ai titolari.