Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine
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5.32. Articolo 58 capoversi 3 e 4 ODI nonché articolo 58a ODI
Con la fine del progetto pilota, ovvero con l’introduzione definitiva dei passaporti biometrici, gli articoli 58 capoversi 3 e 4 nonché 58a ODI diventano obsoleti.
5.33. Articoli 61ter e 61quater AP ODI
Il disegno del Consiglio federale sulla modifica della legge sui documenti d’identità prevede la possibilità per i Cantoni di stabilire una fase di transizione per un massimo di 2 anni, durante cui la carta d’identità può – come finora – essere richiesta al Comune di domicilio, applicando quindi la «vecchia procedura di rilascio». Il Consiglio degli Stati ha seguito questa proposta. Il Consiglio nazionale invece ha deciso di mantenere senza limiti temporali la possibilità di chiedere la carta d’identità senza microchip al Comune di domicilio. Nell’ambito degli ulteriori dibattiti sulla modifica della legge sui documenti d’identità occorrerà appianare questa divergenza.
Gli articoli 61tere 61quatercontemplano questa procedura di richiesta presso il Comune di domicilio. Dipenderà dall’esito dei dibattiti parlamentari, se nell’articolo 61tersarà introdotta una fase di transizione o meno.
Se i Cantoni prevedranno questa procedura, le persone richiedenti dovranno come finora portare una fotografia e comprovare la propria identità. Il Comune di domicilio compila il modulo di richiesta e lo trasmette all’autorità di rilascio competente che scannerizza il modulo, riprende i dati in ISA e verifica il diritto a ottenere un documento d’identità.
Se la persona richiedente vuole approfittare dell’offerta combinata (ordinazione del passaporto e della carta d’identità a un prezzo speciale), deve presentarsi solo una volta
all’autorità di rilascio competente del Cantone di domicilio (non è possibile chiedere l’offerta combinata al Comune di domicilio). In seguito tale autorità esegue l’intera procedura (registrazione e controllo dei dati personali, verifica dell’identità, altre verifiche, registrazione dei dati biometrici ecc.).
5.34. Allegato 1 (all’art. 30 cpv. 1 ODI)
In futuro le impronte digitali saranno contenute nella tabella sull’autorizzazione per
l’elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA.
In base a questa tabella la sezione Documenti d’identità e tutte le autorità di rilascio per passaporti ordinari sono autorizzate a introdurre e consultare le impronte digitali. Per contro possono solo consultare i dati in ISA l’Ufficio federale di polizia, in quanto competente autorità federale di polizia, il Corpo delle guardie di confine, i posti di polizia designati dai Cantoni per la verifica dell’identità e quelli designati per la registrazione delle comunicazioni concernenti la perdita dei documenti.
Diversi servizi utilizzano le impronte digitali a scopo di confronto. Per il confronto le impronte digitali tuttavia non sono visualizzate. In questo modo è possibile evitare che vengano utilizzate in modo abusivo. Solo la sezione Documenti d’identità può visionare le impronte digitali, qualora fosse necessario.
5.35. Allegato 2 (all’art. 47 ODI)
Il principio di copertura dei costi degli emolumenti è stato proposto dal Consiglio federale nel messaggio del 26 giugno 2000 concernente la legge federale sui documenti d’identità (FF 2000 4135 segg.). Inoltre per la fine del 2002 era prevista l’uniformazione degli emolumenti per i documenti d’identità, il cui importo variava da un Cantone all’altro. Nell’ambito del dibattito parlamentare, l’uniformazione e la determinazione degli emolumenti in base al principio di copertura delle spese e al principio di equivalenza sono state esplicitamente approvate. Non vi è quindi motivo di tornare su questa decisione.
La quota di emolumento della Confederazione in senso stretto è basata sulla contabilità delle spese globali. L’ammortamento delle spese di progetto e le spese d’esercizio – detratti gli