Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine

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5. Le singole disposizioni

5.1. Articolo 2 AP ODI e articolo 2a ODI

L’elenco dei diversi tipi di passaporto è stato adeguato in modo da renderne l’ordine più uniforme e semplice. In futuro tutti i passaporti ordinari saranno provvisti di un microchip. Oltre a cognome, nome/i, immagine digitale del viso, validità e altre indicazioni, quale novità vi saranno registrate anche due impronte digitali del titolare del passaporto. Pertanto la distinzione tra passaporti ordinari e quelli biometrici non è più necessaria e l’articolo 2a ODI può essere abrogato.

5.2. Articolo 5 AP ODI

L’articolo 5 AP ODI contempla due varianti relative alla validità del documento d’identità. Nella prima variante (quella attualmente valida per il passaporto 03) la validità dei passaporti ordinari e delle carte d’identità è suddivisa in tre fasce d’età giusta l’articolo 5 capoverso 1 AP ODI: persone d’età inferiore a 3 anni, persone d’età compresa tra i 3 e i 18 anni e persone che hanno superato i 18 anni. Le seconda variante distingue solo tra due fasce d’età per i passaporti ordinari e le carte d’identità. Essa prevede una validità di tre anni per i documenti d’identità rilasciati a persone d’età inferiore a 18 anni e una validità di 5 anni per tutti gli altri documenti d’identità. Sono ipotizzabili altre varianti, ad esempio una validità di 10 anni per adulti e una di 5 anni per bambini e adolescenti.

La mancanza di esperienza riguardo all’inalterabilità del microchip e alla prestazione

dell’algoritmo di riconoscimento facciale, lascerebbe piuttosto propendere verso una validità massima di 5 anni. Tuttavia a livello internazionale molti Stati (p. es. Austria, Francia, Germania, USA, Gran Bretagna e Spagna) hanno fissato una validità di 10 anni per i passaporti provvisti di microchip rilasciati a persone adulte. Dal confronto con l’estero risulterebbe quindi una validità massima di 10 anni. A prescindere dalla validità dei passaporti svizzeri, i titolari di tali documenti sono tutelati in virtù dell’articolo 52 capoverso 7 AP ODI nel caso il passaporto non fosse più utilizzabile o il microchip non funzionasse più. Fino alla scadenza otterrebbero gratuitamente un passaporto nuovo, a condizione che il passaporto divenuto inutilizzabile sia stato trattato con cura.

Nel caso dei passaporti per bambini va considerato che in Svizzera i bambini che al momento della richiesta non hanno ancora compiuto 3 anni, attualmente ottengono un passaporto biometrico valido per 3 anni. Per i passaporti non biometrici al momento esistono tre fasce d’età, ciascuna con una validità massima diversa. Nel confronto internazionale tuttavia sembrano più appropriate due fasce d’età. Solo pochi Stati applicano le tre fasce d’età. Molti Stati stabiliscono addirittura una validità di 5 o più anni per i passaporti per bambini (p. es. Austria, Francia, Germania, USA, Gran Bretagna, Australia o Giappone). Ciononostante, un passaporto per bambini con una validità di 5 anni si rivela problematico dal momento che l’aspetto di un bambino piccolo cambia molto in questo arco di tempo. Questa situazione nella prassi può rendere difficile o perfino impossibile l’identificazione.

Il capoverso 1bisODI disciplinava esclusivamente la validità massima dei passaporti biometrici e può essere abrogato.

I passaporti 03 e 06 rilasciati sono validi fino alla loro data di scadenza.

La formulazione del capoverso 3 è adeguata. Per ridurre la validità non è determinante un eventuale abuso, bensì la circostanza che la persona interessata non abbia trattato con la dovuta cura i documenti d’identità come previsto dall’articolo 27b ODI. Alla persona che nell’arco di cinque anni perde più di tre documenti d’identità dello stesso tipo, è rilasciato un documento d’identità con una validità ridotta. Non s’intende tuttavia punire le persone che hanno agito con la cura richiesta. Se un documento d’identità scompare senza che il titolare ne abbia colpa (furto, distruzione durante un incendio o una catastrofe naturale ecc.), egli ottiene un nuovo documento d’identità con validità ordinaria.