Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine
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5.3. Titolo della sezione 1 del capitolo 2: Autorità di rilascio
In base alla nuova procedura di rilascio questo titolo è cambiato da «Autorità richiedente» in «Autorità di rilascio».
5.4. Articolo 6 AP ODI
Con l’introduzione definitiva dei passaporti biometrici, questi saranno definiti come passaporti ordinari e la rubrica dell’articolo 6 AP ODI è adeguata di conseguenza.
L’autorità che tratta la richiesta del passaporto ora è designata come «autorità di rilascio competente». L’articolo 6 AP ODI disciplina l’autorità competente per territorio:
giusta il capoverso 1, in Svizzera l’autorità di rilascio competente è il servizio designato dal Cantone di domicilio. Si mantiene il principio del domicilio (la persona richiedente deve chiedere il documento d’identità al Cantone in cui è domiciliata). In caso di dubbio, le autorità di rilascio devono poter verificare l’esattezza dei dati personali. Il modo più efficiente per eseguire tale verifica è di rivolgersi al Comune di domicilio o all’ufficio di stato civile competente, di norma quindi al Cantone di domicilio della persona richiedente.
I Cantoni devono decidere quanti servizi possono trattare le richieste di passaporto sul loro territorio. Per poterlo fissare, dovranno prendere in considerazione l’estensione, il numero di abitanti e le particolarità geografiche del proprio territorio. Se un Cantone designa più di un servizio, deve stabilire un servizio competente che funga da unico centro di contatto con le autorità federali e che sia responsabile dell’esecuzione uniforme in tutto il Cantone. Quando un Cantone designa più di un’autorità di rilascio competente, egli può determinare se il richiedente si deve presentare presso una specifica autorità di rilascio competente nel Cantone o se può scegliere.
In virtù del capoverso 2 all’estero la responsabilità ricade sulla rappresentanza diplomatica o consolare presso cui la persona richiedente è immatricolata. Per gli svizzeri residenti
all’estero tuttavia è prevista anche la possibilità di presentarsi personalmente in Svizzera (cfr. punto 5.9.).
Il capoverso 3 disciplina la competenza territoriale per le persone che non sono domiciliate in Svizzera, ma non sono nemmeno immatricolate presso una rappresentanza all’estero. Di norma si tratta dei cosiddetti globe-trotter. Questa disposizione tuttavia si applica anche ai cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein che in linea di massima richiedono i loro documenti d’identità al Cantone di San Gallo.
Il capoverso 4 regola un’ulteriore eccezione alla competenza territoriale. In casi motivati, anche l’autorità di rilascio del luogo di dimora può, al posto dell’autorità di rilascio competente, accettare la richiesta di un documento d’identità. Si pensi soprattutto ai cittadini svizzeri i cui documenti sono scomparsi all’estero e che per proseguire il proprio viaggio hanno bisogno di nuovi documenti d’identità. In casi eccezionali il capoverso 4 tuttavia permette di derogare al principio del domicilio anche in Svizzera. L’eccezione non si applica però alle persone richiedenti che per ragioni di comodità desiderano chiedere un documento d’identità al Cantone in cui lavorano piuttosto di rivolgersi al proprio Cantone di domicilio e nemmeno ai soggiornanti settimanali che per le stesse ragioni vorrebbero deporre la richiesta nel Cantone in cui soggiornano. Nei casi in cui la richiesta di un documento d’identità è trattata da un servizio territorialmente non competente, è sempre necessario consultare le autorità di rilascio competenti.
5.5. Articolo 7 AP ODI
La nozione di «competente autorità richiedente» è modificata in «autorità di rilascio competente», poiché nella nuova procedura non sono più previste autorità richiedenti.
In linea di massima anche il passaporto provvisorio va richiesto all’autorità di rilascio competente. Come per l’articolo 6 capoversi 3 e 4 AP ODI, sono tuttavia ipotizzabili delle eccezioni (ad es. se il tempo a disposizione non è sufficiente perché il rilascio avvenga tramite