Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine
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4. Nuova procedura di rilascio
La procedura di rilascio attuale, in cui i Comuni fungono da autorità richiedente in Svizzera, va adeguata. Dal momento che i dati biometrici devono essere registrati sul posto, le autorità devono disporre di apparecchi speciali. L’equipaggiamento di tutti i Comuni sarebbe troppo costoso e creerebbe dei problemi quasi insormontabili in materia di formazione e supporto.
La nuova procedura di rilascio è stata elaborata in base alle seguenti condizioni: la persona richiedente deve presentarsi una volta sola personalmente, l’elaborazione dei dati va eseguita possibilmente senza documenti cartacei e i dati biometrici devono essere registrati dal vivo. Viene mantenuto il principio del domicilio. In Svizzera i documenti d’identità devono essere richiesti al/i servizi/o designato/i dal Cantone di domicilio e all’estero occorre rivolgersi alla rappresentanza svizzera presso cui la persona richiedente è immatricolata.
Conformemente al disegno sulla revisione della legge sui documenti d’identità, i Cantoni designano i servizi a cui si possono richiedere i documenti d’identità. A seconda della superficie, del numero di abitanti e delle particolarità geografiche i Cantoni designano uno o più servizi. In futuro questi servizi saranno responsabili dell’intera procedura di rilascio. Le autorità richiedenti (di norma i Comuni) secondo l’attuale procedura, non saranno più coinvolte nel rilascio dei documenti d’identità, salvo se alcuni Cantoni decidono che le carte d’identità non biometriche e quindi senza microchip possono – come finora – essere richieste al Comune di domicilio (cfr. punto 5.33.).
In futuro la richiesta di rilascio di un passaporto si svolgerà nel modo seguente:
la persona richiedente deve per prima cosa manifestare la propria volontà ad ottenere un nuovo documento d’identità. Le autorità di rilascio competenti determinano se ciò può avvenire per telefono, Internet e/o allo sportello. Esse riprendono i relativi dati personali dal registro elettronico dello stato civile (Infostar) o dal registro del controllo degli abitanti, sempre che quest’ultimo sia tenuto in base agli atti d’origine o al registro delle famiglie. Se i dati sono registrati in Infostar vanno richiamati i dati ivi contenuti (Infostar ha la priorità). Quando non è possibile riprendere i dati da questi registri, le autorità possono copiare i dati dal sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA), ma devono confrontarli con una seconda fonte di dati. Negli altri casi le indicazioni della persona richiedente vanno controllate presso il Comune di domicilio o l’ufficio di stato civile competente. Non appena l’autorità di rilascio dispone dei dati personali esatti, procede alla verifica del diritto della persona a ottenere un documento d’identità (cfr. punto 5.11.). L’autorità può svolgere gli accertamenti summenzionati prima che la persona richiedente si presenti personalmente.
In un secondo tempo la persona richiedente deve presentarsi all’autorità di rilascio competente. In quest’occasione è verificata la sua identità e le si sottopongono i suoi dati personali preparati, perché li controlli. In seguito la persona richiedente deve confermare con la propria firma l’esattezza dei dati. Infine occorre registrare i dati biometrici (immagine del viso, impronte digitali e firma), annullare i vecchi documenti d’identità e riscuotere l’emolumento per quello nuovo.