Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine

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l’autorità di rilascio competente o nel caso dei cittadini svizzeri i cui passaporti sono scomparsi all’estero e che per proseguire o terminare il loro viaggio hanno bisogno di ottenere rapidamente dei documenti d’identità sostitutivi). In analogia all’articolo 6 capoverso 4 AP ODI, occorre consultare l’autorità di rilascio competente anche per il rilascio dei passaporti provvisori.

Applicando per analogia l’articolo 6 capoversi 3 e 4 AP ODI sono disciplinati anche i casi particolari e quindi l’articolo 7 capoverso 2 ODI può essere abrogato.

L’articolo 7 capoverso 2 AP ODI autorizza i Cantoni a istituire dei servizi sul proprio territorio che rilasciano unicamente passaporti provvisori. Si pensi in particolare ai servizi per i passaporti provvisori negli aeroporti. Il Cantone può delegare questo compito al Corpo delle guardie di confine, alla polizia o eventualmente a un’altra autorità. La responsabilità e la vigilanza incombe tuttavia al servizio competente in materia di documenti d’identità del Cantone.

5.6. Articolo 8 AP ODI

Come finora, anche in futuro sarà l’Ufficio federale di polizia a decidere nei casi di conflitti di competenza tra i Cantoni. Se si verifica un tale conflitto all’interno del Cantone, è il servizio competente del Cantone a dover decidere.

Il DFAE decide in caso di conflitti di competenza tra diverse autorità di rilascio all’estero.

5.7. Articolo 9 AP ODI

I Cantoni e il DFAE ora possono permettere alla persona richiedente di trasmettere i propri dati tramite Internet o telefono all’autorità di rilascio competente prima di presentarsi personalmente. Tuttavia essi possono anche decidere che la richiesta di rilascio si possa depositare solo di persona. Il vantaggio delle richieste tramite Internet o telefono sta nel fatto che le autorità di rilascio possono verificare i dati personali e il diritto a ottenere un documento d’identità prima che la persona richiedente si presenti personalmente. In questo modo si può quindi procedere in modo efficiente e sollecito quando la persona richiedente si presenta.

L’articolo 9 capoverso 2 AP ODI autorizza i Cantoni a stabilire se la persona richiedente può portare una fotografia digitale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia fissa i requisiti concernenti le fotografie basandosi sulle pertinenti direttive dell’Organizzazione

dell’aviazione civile internazionale (OACI). Se le fotografie portate non soddisfano i requisiti, l’autorità di rilascio effettuerà sul luogo una fotografia conforme alle norme. L’emolumento per il documento d’identità resta invariato a prescindere che la persona richiedente abbia portato una fotografia o meno. Nel caso si portino le fotografie, l’autorità di rilascio deve controllarne la qualità. Il tempo impiegato per tale controllo è almeno pari a quello necessario per effettuare sul luogo una fotografia conforme alle norme con gli apparecchi di registrazione.

5.8. Articolo 10 AP ODI

Nell’attuale procedura di rilascio l’autorità richiedente deve compilare un modulo di richiesta e trasmetterlo all’ufficio passaporti. Nella nuova procedura l’autorità di rilascio competente riprende i dati della persona richiedente direttamente dal registro elettronico dello stato civile Infostar (cfr. punto 4.). Se i dati non sono contenuti in Infostar possono essere richiamati anche dal registro del controllo degli abitanti, a condizione che esso sia tenuto in base agli atti d’origine o al registro delle famiglie. Nei casi in cui anche ciò non fosse possibile, i dati personali possono essere richiamati da ISA, sempre che vi siano già registrati. Questi dati devono imperativamente essere confrontati con una seconda fonte di dati. Le autorità di rilascio competenti possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di esibire un documento (p. es. certificato di domicilio). Se un Cantone ha accesso a un sistema

d’informazione (p. es. banca dati del controllo degli abitanti) non è necessario portare altri documenti. Il documento o l’accesso a un sistema d’informazione servono all’autorità di rilascio competente per verificare i dati personali e il domicilio della persona richiedente. Se persistino i dubbi sull’esattezza dei dati personali, l’autorità di rilascio competente deve farse-