Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine

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li confermare dal Comune di domicilio della persona richiedente o dall’ufficio di stato civile competente.

Secondo il capoverso 3, l’autorità di rilascio deve in ogni caso verificare i dati personali. Se vi sono dubbi sull’esattezza dei dati, l’autorità di rilascio competente deve farsi confermare i dati dal Comune di domicilio della persona richiedente o dall’ufficio di stato civile competente. Quando i dati non possono essere richiamati da Infostar o da ISA, si deve cercare conferma nel registro del controllo degli abitanti tenuto in base agli atti d’origine o nel registro delle famiglie.

Quando la persona richiedente si presenta, le sono mostrati elettronicamente o su carta i suoi dati. Essa è tenuta a controllarli e a confermarne l’esattezza con la propria firma (cfr. punto 5.9.).

Giusta il capoverso 5 per la nuova richiesta i dati seguenti possono essere richiamati direttamente da Infostar: cognome e nome(i) della persona richiedente, sesso, luogo e data di nascita, cognome e nome(i) dei genitori, cittadinanza o nazionalità, luogo(ghi) d’origine e numero d’identificazione personale.

5.9. Articolo 12 AP ODI

In passato la persona richiedente doveva presentarsi all’autorità richiedente (in Svizzera di norma il Comune di domicilio). Ora la persona richiedente deve presentarsi all’autorità di rilascio competente, dove deve dimostrare la propria identità. La possibilità di concedere eccezioni è tuttora prevista al capoverso 2, è invece nuova la necessità di prendere in considerazione le direttive internazionali e le possibilità tecniche di cui all’articolo 5 capoverso 3 del disegno di revisione della LDI.

Con possibilità tecniche s’intende che ci si può procurare i dati biometrici necessari anche tramite un sistema mobile di registrazione. È inoltre ipotizzabile che all’estero non sia una rappresentanza svizzera a registrare i dati biometrici bensì un altro Stato. La persona richiedente tuttavia non può esigere di essere esonerata dall’obbligo di presentarsi.

In Svizzera la persona richiedente che si presenta, deve portare i documenti eventualmente richiesti dall’autorità di rilascio competente. Tali documenti servono soprattutto per la verifica dei dati personali, ed eventualmente anche per la verifica del domicilio. Quando i dati procurati in base all’articolo 10 AP ODI e i dati riportati sui documenti richiesti dalle autorità di rilascio competenti non corrispondono, l’autorità di rilascio competente deve rettificare i dati personali. All’estero i dati vanno confrontati con il registro d’immatricolazione e in caso di differenze occorre rettificare i dati.

In virtù del capoverso 3 gli svizzeri all’estero hanno anche la possibilità di presentarsi presso un’autorità di rilascio in Svizzera. Ciò significa che il cittadino svizzero residente all’estero si rivolge tramite telefono o Internet alla rappresentanza svizzera competente e chiede il rilascio di un nuovo passaporto. La rappresentanza competente deve verificare i dati personali e il diritto a ottenere un documento d’identità e registrare la richiesta in ISA. L’identificazione, la registrazione dei dati biometrici e la riscossione dell’emolumento per il documento d’identità saranno effettuati in seguito presso un’autorità di rilascio in Svizzera. L’intero emolumento rimane a tale autorità.

È stata elaborata questa soluzione particolare per gli svizzeri all’estero, perché all’estero il tragitto per recarsi alla rappresentanza spesso è lungo e quindi al cittadino svizzero può risultare più semplice comparire personalmente presso un’autorità di rilascio cantonale in occasione di una vacanza in Svizzera.

5.10. Articolo 13 AP ODI

Con l’introduzione definitiva dei passaporti biometrici in Svizzera, la trasmissione del modulo di richiesta diventa obsoleta, poiché di norma è la medesima autorità di rilascio competente a trattare la richiesta e a registrare i dati biometrici. L’autorità di rilascio competente effettua