Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine
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1. Introduzione
Con l’entrata in vigore dell’Accordo di associazione a Schengen la Svizzera sarà tenuta, dopo una fase transitoria di due anni, a introdurre su tutto il territorio nazionale il passaporto biometrico (passaporti muniti di microchip su cui sono registrati i dati personali, l’immagine del viso e due impronte digitali del titolare). L’8 giugno 2007 il Consiglio federale ha pertanto approvato all’attenzione del Parlamento federale, il messaggio concernente la revisione della legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (legge sui documenti d’identità, LDI; RS 143.1) che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen.
Il presente avamprogetto dell’ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (AP ODI) crea assieme alla revisione già in corso della legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri, la base giuridica per l’introduzione definitiva dei documenti d’identità biometrici in Svizzera.
Con l’introduzione dei passaporti biometrici su tutto il territorio nazionale saranno sostituiti gli attuali passaporti del modello 03 e i passaporti biometrici 06 rilasciati nell’ambito del progetto pilota. Entrambi i passaporti mantengono tuttavia la loro validità.
2. Dibattito parlamentare sulla legge sui documenti d’identità
Il Consiglio degli Stati, quale Camera prioritaria, ha approvato gli adeguamenti proposti alla legge sui documenti d’identità senza chiedere modifiche. Il Consiglio nazionale ha sollevato due divergenze importanti rispetto al Consiglio degli Stati. È stata introdotta una disposizione nuova secondo cui i documenti d’identità possono contenere delle identità elettroniche per le funzioni di autenticazione, di firma e di codificazione. Tale disposizione costituisce la base legale formale per l’eventuale introduzione dell’identità elettronica in Svizzera. Il Consiglio nazionale inoltre ha deciso che ciascun cittadino svizzero ha in ogni caso diritto a una carta d’identità tradizionale, non biometrica e pertanto senza microchip (cfr. punto 5.33.). Esso ha anche stabilito che i Cantoni possono prevedere che la richiesta di rilascio di una carta d’identità non biometrica possa essere presentata al Comune di domicilio. A dipendenza dell’esito della procedura di appianamento delle divergenze dei due Consigli, sarà necessario adeguare il presente avamprogetto d’ordinanza.
3. Procedura di consultazione
Poiché determinare l’emolumento per il passaporto e la nuova procedura di rilascio ha un’ampia portata politica e finanziaria, l’avamprogetto della revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità è oggetto di una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti e le cerchie interessate (cfr. articolo 3 capoverso 2 della legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061).