Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
5.25. Articolo 46 capoverso 2 lettera a AP ODI
Il passaporto biometrico non deve più essere menzionato esplicitamente poiché – in quanto passaporto ordinario secondo l’articolo 2 capoverso 2 AP ODI – fa già parte dei documenti d’identità ordinari. La lettera a è pertanto stata abrogata.
5.26. Articolo 48 capoverso 1 AP ODI
Nell’ordinanza l’importo degli emolumenti è stato determinato in base a molte ipotesi (cfr. punto 5.35.). Dopo una fase di consolidamento di 2 a 3 anni, sarà quindi necessario esaminare le cifre effettive per chiarire se gli emolumenti riscossi coprono i costi. L’attuale disposizione che fa dipendere l’adeguamento degli emolumenti dal rincaro, con queste premesse non è più ragionevole.
5.27. Articolo 50 AP ODI
In linea di principio l’emolumento per i documenti d’identità va pagato quando la persona richiedente si presenta. Solo nei casi eccezionali in cui non è necessario comparire di persona (cfr. art. 12 cpv. 2 AP ODI), la riscossione deve essere disciplinata diversamente (p. es. mediante un pagamento anticipato o una fattura). Le autorità competenti stabiliscono le modalità di pagamento concesse (contanti, EC, carta di credito ecc.).
5.28. Articolo 51 AP ODI
Con la nuova procedura di rilascio non si differenzierà più tra procedura di richiesta e procedura di rilascio. Quindi la quota per la produzione del documento d’identità (costi per la produzione) ora è restituita dall’autorità di rilascio competente e non dall’autorità richiedente.
5.29. Articolo 52 AP ODI
Il disciplinamento specifico per il passaporto biometrico (art. 52 cpv. 3 ODI) concernente l’inizio del termine di consegna del documento d’identità viene tralasciato. In compenso è applicato il termine di consegna, ovvero il suo inizio, conformemente all’articolo 52 capoverso 2 AP ODI. Il termine inizia a decorrere con l’approvazione della richiesta da parte
dell’autorità di rilascio. Giusta l’articolo 13a capoverso 3 AP ODI, quest’ultima dopo aver approvato la richiesta, è tenuta a trasmetterla senza indugio al servizio preposto
all’allestimento.
Anche per le carte d’identità richieste al Comune di domicilio, il termine di consegna inizia a decorrere solo dal momento dell’approvazione da parte dell’autorità di rilascio competente.
Se in base all’applicazione del presente articolo scaturiscono spese supplementari, essi sono assunti dall’autorità che li ha cagionati.
5.30. Articolo 55 capoverso 3 AP ODI
La validità massima dei passaporti diplomatici e dei passaporti di servizio è di 10 anni (per tutte le persone che hanno compiuto 18 anni),di 5 anni (per chi ha compiuto 3 anni, ma non ancora 18) e di 3 anni per i bambini d’età inferiore ai 3 anni. Queste fasce d’età corrispondono all’attuale disciplinamento.
Anche in questo caso sono previste le medesime due varianti già contemplate all’articolo 5 capoverso 1 AP ODI. Nella versione definitiva dell’ordinanza i passaporti diplomatici e i passaporti di servizio avranno la stessa validità prevista per i passaporti ordinari.
5.31. Articolo 56 capoverso 2 AP ODI
Per il rilascio e il controllo dei passaporti diplomatici e dei passaporti di servizio, il DFAE gestisce una propria autorità di rilascio. Essa potrà anche registrare i dati biometrici e controllare i documenti d’identità. Le nozioni «centro per la registrazione dei dati biometrici» e «punto di controllo dei passaporti biometrici» non sono più utilizzati e il capoverso 2 è adeguato di conseguenza.