Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 16 pagine

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Per motivi di completezza il capoverso 2 ora contempla anche la possibilità che il vecchio passaporto possa essere necessario per un viaggio (oltre all’esempio già contenuto dell’atto giuridico). Inoltre l’espressione «come un ufficio di stato civile o un tribunale» viene tralasciata, poiché lo scambio del vecchio documento d’identità con quello nuovo può essere effettuato anche presso altre autorità, come ad esempio il Comune o un’autorità di rilascio.

5.21. Articolo 27 AP ODI

Il documento d’identità è spedito direttamente all’indirizzo di consegna indicato dalla persona richiedente e prima di inviarlo al titolare, il servizio preposto all’allestimento dei documenti verifica, come finora, il buon funzionamento del passaporto. Per buon funzionamento

s’intende solo la leggibilità tecnica e non una verifica.

5.22. Articolo 28 lettere h, i e k AP ODI

La lettera i è stata introdotta perché l’articolo 12 capoverso 3 del disegno di revisione della LDI prevede che ora ISA possa essere utilizzato anche per identificare le vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti oppure per le persone scomparse. Il messaggio sulla revisione della legge sui documenti d’identità (sviluppo dell’acquis di Schengen, FF 2007 4761) fa pensare ad esempio allo tsunami alla fine del 2004 o ad altri avvenimenti in cui è stato necessario identificare rapidamente i cittadini svizzeri.

Per poter seguire il controllo dei passaporti, l’Ufficio federale gestisce un sistema

d’informazione che registra i risultati dei controlli dei passaporti. Questo sistema viene integrato in ISA. Rientra nei risultati del controllo di cui all’articolo 28 lettera k AP ODI, il test completo del buon funzionamento del microchip. Invece non è più obbligatorio eseguire una verifica dell’identità del titolare confrontandola con i dati biometrici registrati sul microchip.

5.23. Articolo 37a AP ODI

La regolamentazione del sistema d’informazione per il controllo dei passaporti biometrici è stata integrata nell’articolo 28 AP ODI. I capoversi 3-5 possono quindi essere abrogati.

L’articolo 37a ODI ora disciplina in due capoversi la sicurezza nella procedura di rilascio che deve essere garantita dalle autorità di rilascio competenti. A livello internazionale si constata che i documenti d’identità diventano sempre più sicuri. Anche la procedura di rilascio deve pertanto presentare un livello di sicurezza elevato. Altrimenti si rischia di rilasciare passaporti che non dovrebbero essere rilasciati. Per evitare una situazione simile, nessuna richiesta può essere trattata da una persona sola, ma deve almeno essere controllata da una seconda persona. Inoltre le persone non devono avere la possibilità di scegliere i casi da elaborare. Se tale controllo non è possibile o è inapplicabile perché ad esempio un’autorità di rilascio competente è costituita da solo due collaboratori, essi devono essere sottoposti a un controllo della sicurezza relativo alle persone.

5.24. Articolo 44 AP ODI

Il capoverso 3 fa riferimento agli apparecchi acquistati in occasione dell’introduzione del passaporto 06 che in parte sono stati prefinanziati dalla Confederazione. Tali apparecchi vanno mantenuti in funzione almeno durante un periodo di transizione. Dal momento che non si acquisteranno più nuovi apparecchi, la seconda metà del periodo è abrogata.

La Confederazione acquista – con un appalto conforme alle norme dell’OMC – l’infrastruttura per la registrazione necessaria per i Cantoni e le rappresentanze del DFAE. Le autorità di rilascio competenti sono obbligate ad acquistare gli apparecchi stabiliti dalla Confederazione. Esse assumono i costi per l’acquisto, la manutenzione e la sostituzione degli apparecchi.

Inoltre le autorità di rilascio sono tenute ad offrire la possibilità ai titolari di documenti

d’identità di verificare il buon funzionamento del microchip e i dati ivi registrati (cfr. art. 27a cpv. 2 A ODI). Anche gli apparecchi necessari per tale verifica sono stabiliti dalla Confederazione e i Cantoni sono tenuti ad acquistarli.