Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 18 pagine

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Norma complementare al freno all'indebitamento

Fig. 8: Domanda 6 – Quota risposte in percento

9%

SÌ

Ritenete che la norma comple-

mentare proposta sia lo strumen-

to idoneo per raggiungere NO

36% 55%

l’obiettivo della stabilizzazione del

debito? Nessuna indica-

zione

Il PS e I Verdi respingono il principio di una norma istituzionale e l’impostazione concreta proposta dal Consiglio federale. Per contro il PLR, il PPD e l’UDC approvano le due cose. Sebbene sostenga la compensazione del bilancio straordinario, il PEV respinge tuttavia la norma complementare.

Tra le associazioni e le cerchie interessate il TCS, costruzionesvizzera, strasseschweiz,

l’associazione Infra e l’Unione professionale dell’automobile sono di principio favorevoli

alla norma, ma respingono l’impostazione proposta con la motivazione della mancanza del privilegio delle uscite per investimenti. L’Associazione dei Comuni e il Gruppo per le regioni di montagna accolgono la proposta a condizione che il settore dei trasferimenti (Confederazione a Cantoni e Comuni) venga escluso dai risparmi. L’Unione delle arti e mestieri, economiesuisse e l’Unione degli imprenditori approvano, oltre al principio di una norma istituzionale, anche la norma complementare. L’Unione sindacale, Travail.Suisse, l’Unione dei contadini, SIC Svizzera e il SEV respingono entrambe.

2.7 Altre osservazioni

Le disposizioni transitorie (art. 66 cpv. 1 nuova LFC) prescrivono che l’avere del conto di compensazione sarà verosimilmente ridotto di 1,1 miliardi al momento dell’entrata in vigore della norma complementare. Questo importo corrisponde all'atteso deficit cumulato del bilancio straordinario dall’introduzione del freno all’indebitamento nel 2003 fino alla prevista introduzione della norma complementare (1° gennaio 2010). Per evitare un aumento del debito, il Consiglio federale ha finora compensato i deficit del bilancio straordinario con eccedenze strutturali nel bilancio ordinario. Queste eccedenze strutturali sono state accreditate al conto di compensazione.

Il PS come pure i Cantoni di Vaud e Neuchâtel si sono espressi sull'articolo 66 capoverso 1 (nuovo). Essi respingono la disposizione con l'argomentazione che senso e scopo del conto di compensazione è poter compensare i deficit nel bilancio ordinario. La riduzione del conto di compensazione corrisponderebbe di fatto a un’introduzione retroattiva della norma complementare. Questa operazione viene respinta dai suddetti partecipanti alla consultazione.