Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 18 pagine

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Norma complementare al freno all'indebitamento

damente possibile il progetto Verifica dei compiti (PLR, PPD). Anche la maggioranza dei Governi cantonali e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) approvano nel principio la norma complementare. Questa norma attuerebbe il mandato costituzionale secondo cui la Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate (art. 126 cpv. 1 Cost.). Praticamente tutti i Cantoni temono però trasferimenti diretti o indiretti di oneri nel caso in cui la Confederazione dovesse adottare misure di risparmio per saldare un deficit del conto di ammortamento. Le associazioni del traffico e dell'infrastruttura (associazione Infra, TCS, costruzionesvizzera, strasseschweiz, Unione professionale svizzera dell'automobile) chiedono in questo contesto un «trattamento speciale» delle uscite per investimenti, in quanto una loro riduzione o procrastinazione potrebbe provocare ritardi negli investimenti che potrebbero rivelarsi dannosi nell'ottica economico-nazionale. Il PS e l'Unione sindacale svizzera rispondono negativamente alla domanda. Essi sostengono che dall'introduzione del freno all'indebitamento il bilancio straordinario è pressoché in pareggio per cui non intravedono la necessità di un'ulteriore norma. Unitamente ai Cantoni del Giura, di Vaud e Neuchâtel, il PS e l'Unione sindacale svizzera sono del parere che la norma complementare renda più burocratica e poco trasparente la politica finanziaria. Il Cantone di Basilea Città propone di sostituire il freno all'indebitamento con una nuova norma fiscale che abbia lo scopo di stabilizzare la quota d'indebitamento. Un'ulteriore limitazione del margine di manovra politico-finanziario di Governo e Parlamento è respinta dal PEV, dal partito cristiano socia-

le e dall'Unione svizzera dei contadini.

La proposta del Consiglio federale di impiegare il saldo del bilancio straordinario qua-

le valore di riferimento della norma complementare (domanda 2a) è incontestata. Le

entrate straordinarie devono servire di principio a finanziare le uscite straordinarie. La maggioranza degli interpellati è altresì favorevole a non registrare nel conto di ammortamento le entrate straordinarie a destinazione vincolata e quindi le corrispondenti uscite stra-

ordinarie (domanda 2b).

Controverso è il trattamento delle considerevoli uscite straordinarie (domanda 2c). Nel

rapporto posto in consultazione, il Consiglio federale ha espresso la sua intenzione di evitare, per mezzo della pertinente legislazione speciale, che considerevoli entrate straordinarie (come ricavi da privatizzazione) siano accreditate al conto di ammortamento. Dal punto di vista del Governo le entrate straordinarie di una certa portata non devono essere impiegate per finanziare uscite straordinarie, bensì per la riduzione del debito. Il PLR e l'Unione svizzera degli imprenditori nonché il TCS e strasseschweiz approvano l'avviso del Consiglio federale. Il PPD chiede di ancorare il principio nella legge sulle finanze della Confederazione.

Il PS, I Verdi, le associazioni di salariati nonché la maggior parte dei Cantoni e la CDCF

ritengono che le considerevoli entrate straordinarie devono essere accreditate al conto di ammortamento e che bisogna rinunciare a un inasprimento dell'obiettivo di riduzione del debito. Inoltre, secondo la maggioranza dei Cantoni e la CDCF il procedimento scelto è poco trasparente. Il Consiglio federale dovrebbe perlomeno fissare la sua intenzione nella legge sulle finanze della Confederazione.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione è del parere che la revisione proposta della LFC possa essere attuata nel quadro delle disposizioni costituzionali esistenti (domanda 3). Il procedimento scelto non è messo in discussione. Gli interpellati sono in gran parte dell'avviso che il «privilegio» delle uscite straordinarie (esclusione dalle restrizioni del freno all'indebitamento) previsto dalla Costituzione continui a essere garantito dalla posteriorità del conto di ammortamento.

Il termine di ammortamento di sei anni (domanda 4) per il disavanzo del conto di ammortamento è contestato. Il PLR e il PPD condividono il parere del Consiglio federale secondo cui, alla luce del ciclo congiunturale e dell'addivenimento delle decisioni politiche, il termine di sei anni sia adeguato. L'UDC, economiesuisse e l'Unione svizzera degli imprenditori chiedono di ridurre il termine a quattro anni, mentre il Centre Patronal a cinque anni. I Verdi, il PS e l'Unione sindacale svizzera ritengono troppo breve il termine proposto.