Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 22 pagine
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1.4.5 Esame da parte della CIP degli avamprogetti destinati alla consultazione
Nel corso della sua seduta del 16 febbraio 2007, la CIP ha esaminato gli avamprogetti e il rapporto redatti dalla sottocommissione. Dopo avere eliminato le divergenze ha adottato con 11 voti contro 10 e un’astensione l’avamprogetto di atto normativo presentato in questa sede e lo ha posto in consultazione.
La minoranza I propone di non entrare in materia sul progetto. Non ritiene opportuno introdurre un referendum finanziario sul piano federale perché, come emerge dalla pratica cantonale, non sempre è facile determinare in quali casi concreti un credito debba essere sottoposto a referendum o in quali no. Sul piano federale non dovrebbero comunque essere introdotti diritti popolari che si rivelano utili soltanto se è possibile sottoporli a un controllo giudiziario. Inoltre, la maggior parte delle spese sono previste da una legge e sono perciò già sottoposte al referendum; una seconda possibilità di referendum non avrebbe senso. Occorre pure rilevare che la struttura delle spese sul piano federale è completamente diversa da quella dei Cantoni: in ambito federale prevalgono i trasferimenti finanziari che non costituiscono oggetti referendari adeguati.
2 Lineamenti del progetto
2.1 Completamento degli strumenti della democrazia diretta con un referendum finanziario
Gli effetti dell’istituzione di un referendum finanziario (cfr. n. 1.2.2) sono più che auspicabili. Ma si vuole innanzitutto porre rimedio a una considerevole lacuna del sistema dei diritti popolari. Questa lacuna è stata creata nel 1962, quando il legislatore con una revisione degli articoli 5 e 6 dell’allora vigente legge sui rapporti fra i Consigli ha previsto che le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale dovessero contenere norme di diritto (cfr. anche Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 438). La riforma della Costituzione federale, nel 1998, ha riaperto al referendum finanziario la porta chiusa dalla LRC visto che, in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera c Cost., possono essere sottoposti a referendum anche i decreti federali. Si tratta ora di concretizzare questa disposizione sottoponendo determinati decreti finanziari a referendum. Siccome i decreti finanziari costituiscono decisioni subordinate alle leggi e non necessitano pertanto di una più elevata legittimità democratica, entra in linea di conto soltanto il referendum facoltativo.
Il legislatore deve definire quali siano i decreti federali idonei al referendum. A tal fine, è determinante poter sottoporre al voto del popolo una questione che sia abbastanza precisa da far sì che la volontà del sovrano sia chiaramente riflessa dal risultato della votazione. Una breve riflessione mostra che il referendum finanziario va applicato in maniera più restrittiva a livello federale che nei Cantoni e nei Comuni. Infatti, a livello federale numerosi decreti finanziari riguardano trasferimenti finanziari dei quali il decreto può spesso definire soltanto il limite massimo. I decreti finanziari più idonei ad essere sottoposti allo scrutinio popolare riguardano invece investimenti concreti, per esempio nell’ambito delle infrastrutture.