Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 22 pagine
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L’esigenza della minoranza V diviene rilevante soltanto se il referendum finanziario è sancito sul piano costituzionale secondo la proposta della minoranza II. Invece di importi fissi espressi in franchi, la soglia referendaria dovrebbe essere stabilita mediante percentuali delle spese secondo l’ultimo consuntivo.
Art. 189 cpv. 1bis (minoranza VI)
La minoranza VI vuole che vi sia una possibilità di ricorrere contro i decreti dell’Assemblea federale concernenti l’assoggettamento di un decreto finanziario a referendum. A tal fine, dovrebbe essere adeguatamente completato l’articolo 189 capoverso 1bis che già prevede una possibilità di ricorso contro l’inosservanza da parte dell’Assemblea federale del contenuto e dello scopo di un’iniziativa popolare generica.
3.4 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (legge sul Tribunale federale, LTF) (minoranza VI)
Se fosse adottata la proposta della minoranza VI concernente l’istituzione di una via di ricorso contro le decisioni dell’Assemblea federale di sottoporre un decreto finanziario a referendum facoltativo, la legge sul Tribunale federale dovrebbe essere emendata in conseguenza. Se fosse adottata la proposta della minoranza I di istituire il referendum finanziario a livello legislativo nell’ambito della legge sul Parlamento, il principio di una via di ricorso deve essere sancito anche dalla legge sul Tribunale federale (art. 82).
Art. 20 cpv. 3, 1° periodo
Il Tribunale federale giudica nella composizione di cinque giudici i ricorsi contro i decreti dell’Assemblea federale concernenti i crediti d’impegno.
Art. 88 cpv. 1 lett. b
Questa disposizione stabilisce in quali casi sono ammissibili i ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini sul piano federale. La lista deve essere completata menzionando i decreti dell’Assemblea federale che stanziano crediti d’impegno.
Art. 100 cpv. 1bis (nuovo)
I ricorsi contro i decreti dell’Assemblea federale che autorizzano crediti d’impegno devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale
Sulle ripercussioni finanziarie dell’introduzione di un referendum finanziario sul piano federale si possono soltanto fare ipotesi (cfr. n. 1.2.2). Soltanto l’esperienza