Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 22 pagine

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determinato decreto dal referendum, anche se hanno agito in buona fede. Secondo la minoranza V, occorre una via di ricorso affinché i cittadini possano fare affidamento sul referendum finanziario.

Anche il parere del professor Schweizer raccomanda che sia previsto un controllo del Tribunale federale sui ricorsi in materia di diritto di voto. Egli ritiene che la definizione materiale del settore d’applicazione del referendum finanziario dà spesso grande margine di manovra all’Assemblea federale. Il rinvio alla giurisprudenza del Tribunale federale non sarebbe sufficiente per colmare le lacune esistenti e sarebbe fonte di nuove incertezze poiché questa giurisprudenza si basa sui diritti cantonali. Da ciò risulta che soltanto un controllo diretto dell’applicazione del referendum finanziario sul piano federale potrebbe permettere di adeguare i principi sviluppati per i referendum finanziari cantonali.

3 Commento delle disposizioni

3.1 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl)

Art. 25 Finanze

L’articolo 25 della legge sul Parlamento prevede che i crediti d’impegno siano stanziati avvalendosi della forma del decreto federale semplice, non sottoposto a referendum. Questa disposizione deve d’ora innanzi prevedere che, a partire da un certo importo, i crediti d’impegno vanno stanziati avvalendosi di una forma di decreto federale che sia sottoposta al referendum facoltativo. Sono menzionati i seguenti criteri: deve trattarsi di un credito d’impegno, di una nuova spesa, di una spesa unica superiore a 200 milioni di franchi o di una spesa ricorrente superiore a 20 milioni di franchi (cfr. n. 2.3 che espone anche le proposte di minoranza). Non può trattarsi di crediti che l’Assemblea federale ha dichiarato urgenti.

L’articolo 25 LParl è sottoposto a una revisione totale: il capoverso 1 stabilisce che le spese e le uscite per investimenti, vale a dire i cosiddetti «crediti a preventivo» previsti nel preventivo e nelle sue aggiunte, sono stanziate nella forma di un decreto federale semplice che non sottostà a referendum. Il capoverso 2 disciplina lo stanziamento di crediti d’impegno sottoposti a referendum, mentre il capoverso 3 concerne lo stanziamento di crediti d’impegno e limiti di spesa non sottoposti a referendum. Il capoverso 4 regola la decisione sul consuntivo e il capoverso 5 riprende l’attuale capoverso 3.

Se il referendum finanziario è istituito sul piano costituzionale secondo la minoranza II, i criteri dovranno essere iscritti nella Costituzione. L’articolo 25 LParl dovrà allora unicamente indicare che i crediti d’impegno sottoposti a referendum, più precisamente definiti nella Costituzione, devono essere stanziati nella forma del decreto federale.

Se sono sottoposti a referendum finanziario anche i limiti di spesa, come proposto dalla minoranza III, ciò deve essere indicato anche dall’articolo 25 LParl.