Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 22 pagine
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In determinati Cantoni le soglie referendarie non sono espresse in franchi ma in quote percentuali di un determinato indicatore finanziario cantonale. Sistemi di questo genere vigono nei Cantoni Giura, Vallese, Neuchâtel, Friburgo e Appenzello esterno. Questo sistema rende superfluo un periodico adeguamento dell’importo in franchi. Nella maggior parte dei Cantoni in cui vige il sistema delle soglie espresse da importi in franchi nel corso degli anni è stato necessario adeguare questi importi, a volte anche a più riprese. Trechsel e Serdült hanno tuttavia potuto dimostrare che in molti Cantoni l’importo a partire dal quale un credito è sottoposto a referendum è costantemente diminuito rispetto al totale delle spese, provocando così un’involontaria estensione del referendum finanziario.
1.2.1.4 Normativa minima sul piano costituzionale concretizzata dal Tribunale federale
Di massima, i Cantoni stabiliscono soltanto regole minime in materia di referendum finanziario e lo fanno a livello costituzionale. Le costituzioni cantonali prevedono che i decreti del Parlamento concernenti le spese siano sottoposti a referendum a partire da un determinato importo. Di regola, le disposizioni legali d’esecuzione non definiscono con maggiore precisione le condizioni del referendum finanziario, ma riguardano soltanto la procedura. Secondo Hangartner e Kley sono la prassi delle autorità cantonali superiori, e segnatamente la giurisprudenza del Tribunale federale, a determinare sostanzialmente le condizioni che devono essere adempite affinché gli aventi diritto di voto possano pronunciarsi nell’ambito di un referendum finanziario.
Adito con ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale stabilisce se una decisione concreta su una spesa ha rispettato i diritti di partecipazione dei cittadini sanciti dalla costituzione cantonali, nonché le prescrizioni legali che concretizzano tali diritti. Spesso, quando deve pronunciare su questi ricorsi, se mancano disposizioni più precise nella costituzione cantonale, il Tribunale federale si basa sui principi che ha elaborato in materia di referendum finanziario. Siccome questo genere di referendum è oggetto di frequenti contestazioni, i principi sviluppati dal Tribunale federale hanno non poca importanza: secondo Hangartner e Kley essi hanno addirittura acquisito una portata quasi pari a quella di una legge federale. Così, per evitare i ricorsi, i Cantoni ottemperano a questi principi sia per la forma giuridica sia per l’applicazione del referendum finanziario.
Hangartner e Kley ritengono che l’unificazione delle regole in materia di referendum finanziario non sia scevra di problemi. Secondo loro, da una parte sarebbe preferibile, per rispettare le esigenze della democrazia e del federalismo, lasciare ai legislatori cantonali il compito di stabilire le regole del referendum finanziario nei rispettivi Cantoni. Dall’altra, comprendono tuttavia la necessità di un’autorità sopracantonale che possa garantire una valutazione indipendente in caso di contestazioni. Essi reputano infatti che la grande latitudine offerta dalla maggior parte delle normative pone le autorità dinanzi alla forte tentazione di decidere secondo l’opportunità e di restringere così il campo d’applicazione del referendum sulle spese. In questa situazione, sempre secondo i due autori citati, corrispondono a una legittima necessità di tutela giurisdizionale il desiderio e la speranza degli aventi diritto di voto che il Tribunale federale, autorità esterna al Cantone, concretizzi il loro diritto costituzionale al referendum sulle spese.