Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 22 pagine

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un credito d’impegno vada sottoposto a referendum finanziario o no (la successiva approvazione dell’Assemblea federale è spesso un atto meramente formale). Questa competenza esclusiva porrebbe seri problemi al nostro sistema di diritti popolari, anche perché pare inevitabile un aumento del numero dei crediti adottati con procedura urgente. Finora, infatti, il Consiglio federale si è servito di questa competenza con moderazione. Ma una volta introdotto il referendum finanziario, l’uso della procedura d’urgenza è destinato ad aumentare, infatti prima che un credito sia disponibile, si dovranno attendere non soltanto le decisioni delle camere, ma anche l’espirazione del termine referendario di tre mesi, o la votazione popolare se la domanda di referendum ha successo. Il presente progetto prevede pertanto di fornire una più ampia base alla dichiarazione d’urgenza sottoponendola al voto dell’Assemblea federale.

La minoranza IV ritiene invece che le disposizioni concernenti la procedura d’urgenza non devono essere modificate. In virtù della procedura d’urgenza, il Consiglio federale potrebbe autorizzare crediti non sottoposti a referendum finanziario ma non sarebbe un problema dal momento che l’Esecutivo si è sempre servito di questo diritto con moderazione. Inoltre, se un credito dichiarato urgente è sottratto al referendum, l’impiego della dichiarazione d’urgenza dovrà essere anche più moderato che in passato. A tale riguardo l’Esecutivo dovrebbe dimostrarsi più obiettivo del Legislativo che più facilmente potrebbe cedere a considerazioni politiche. La minoranza rileva infine che le autorità devono conservare la possibilità di agire rapidamente per difendere gli interessi della collettività.

Nel suo parere, il professor Schweizer condivide l’opinione della minoranza IV e rileva che la competenza di effettuare spese urgenti deve continuare ad essere attribuita, come in passato, innanzitutto al Consiglio federale: da una parte, perché l’urgenza riguarda una spesa precisa e concreta piuttosto che un atto normativo generale e astratto; dall’altra perché il Consiglio federale è l’organo più adeguato per prendere decisioni su spese particolarmente urgenti.

2.3.5 Eccezioni materiali al referendum finanziario?

Il referendum finanziario si presta ad essere applicato a tutti i decreti finanziari indipendentemente dall’ambito politico che riguardano? Come raccomandato dal professor Schweizer, la Commissione ha esaminato l’opportunità di escludere dal campo d’applicazione del referendum finanziario determinati decreti relativi alla politica estera, che potrebbero porre reali problemi pratici o politici. In questo ambito, il referendum finanziario non riguarderebbe in generale la conclusione di un trattato internazionale ma la sua attuazione. Un veto popolare potrebbe pertanto impedire alla Svizzera di adempiere i suoi obblighi internazionali o di partecipare a programmi comunitari dell’UE, la qual cosa ridurrebbe la nostra credibilità e il nostro margine di manovra sul piano internazionale.

Per la Commissione, il settore della politica estera non è fondamentalmente diverso dagli altri: comprende certamente numerose spese che risultano da un trattato internazionale o da una disposizione iscritta in una legge, ma sono spese vincolate e, a questo titolo, non sottostanno a referendum. La Commissione ritiene perfettamente ragionevole che, negli altri casi in cui la Confederazione effettua spese il cui importo non è stabilito né dal diritto internazionale né da un atto normativo, i decreti in questione siano sottoposti a referendum facoltativo se le spese previste superano un