Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 22 pagine

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1.3 Discussioni sul piano federale nel passato

1.3.1 Obbligare le autorità alla disciplina in materia di spese: l’iniziativa popolare degli anni 1950

A livello federale la questione dell’integrazione del referendum finanziario tra i diritti popolari non è nuova ed è stata più volte discussa dalle Camere federali. Anche il popolo ha già avuto occasione di pronunciarsi a tale riguardo. Nel 1956, l’Assemblea federale aveva sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni – come controprogetto a un’iniziativa popolare concernente il voto delle spese da parte dell’Assemblea federale – una modifica della Costituzione federale che si prefiggeva tra le altre cose di sottoporre a referendum facoltativo le spese uniche e ricorrenti superiori a un determinato importo (FF 1956 I 512). La modifica costituzionale era stata respinta il 30 settembre 1956 con il 54,5 % di voti negativi. Otto Cantoni e due mezzi Cantoni l’avevano tuttavia accettata (FF 1956 I 793). Prima del voto l’iniziativa popolare era stata ritirata a favore del controprogetto.

È difficile stabilire se questo risultato vada interpretato come un’opposizione di principio da parte del popolo e dei Cantoni all’esercizio di un potere di codecisione in materia di decreti finanziari. Dopo lo scrutinio popolare alcuni analisti hanno rilevato che la portata del progetto era troppo ridotta; infatti i decreti finanziari avrebbero potuto essere sottoposti a referendum soltanto se le spese in questione non erano espressamente autorizzate da una legge. L’iniziativa popolare aveva ben più vasta portata, dal momento che si prefiggeva di sottoporre a referendum facoltativo tutti i decreti federali e a referendum obbligatorio tutte le leggi che prevedevano spese superiori a determinati importi.

Il principale obiettivo degli autori dell’iniziativa degli anni 1950 consisteva manifestamente nell’obbligare le autorità a una disciplina in materia di spese. Oltre all’introduzione di un referendum finanziario (obbligatorio o facoltativo) e di un freno alle spese di ampia portata (maggioranza qualificata per i decreti finanziari), l’iniziativa chiedeva infatti che, nell’ambito della decisione sul preventivo annuale e i crediti aggiuntivi, l’Assemblea federale non potesse superare il totale delle spese proposto dal Consiglio federale, a meno di provvedere alla copertura del sorpasso mediante risparmi o nuove entrate. In particolare questo limite della sovranità budgetaria dell’Assemblea federale aveva indotto il Consiglio federale a opporre all’iniziativa un controprogetto che prevedeva un freno alle spese di portata ridotta e un referendum finanziario molto limitato.

1.3.2 Il caso particolare delle spese per l’armamento

Se l’iniziativa popolare degli anni 1950 era basata su considerazioni di politica finanziaria, le discussioni sul referendum finanziario a livello federale sono in seguito state imperniate sulle spese per l’armamento. Il 5 aprile 1987 il 59,4 % dei votanti ha respinto un’iniziativa popolare che chiedeva la consultazione del popolo in materia di spese militari ovvero il diritto di referendum sulle spese militari (FF 1987 II 694).

Questa tematica ha ugualmente improntato le discussioni del Consiglio nazionale relative all’iniziativa parlamentare Günter (86.236) per l’introduzione di un referendum finanziario generale (BU 1988 N 848). Il Consigliere nazionale Günter,