Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 22 pagine

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3.2 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC)

Art. 23 Stanziamento

L’articolo 23 della legge sulle finanze della Confederazione stabilisce la forma nella quale l’Assemblea federale stanzia i crediti d’impegno e la forma nella quale il Consiglio federale deve sottoporglieli. Questa disposizione deve essere emendata, affinché i crediti d’impegno di cui all’articolo 25 capoverso 2 LParl siano presentati con un disegno di decreto federale sottoposto a referendum facoltativo. Anche il Consiglio federale deve decidere se un credito adempie o no i criteri per essere sottoposto a referendum per poi presentare il corrispondente disegno di decreto all’Assemblea federale. Se l’Assemblea federale giunge a una diversa conclusione per quanto concerne l’assoggettamento al referendum, sarà sufficiente modificare la clausola referendaria e quindi la forma del decreto. Per l’Assemblea federale non ha importanza se un decreto è presentato in un messaggio separato o nel quadro del messaggio sul preventivo e sulle sue aggiunte. Deve però trattarsi in ogni caso di un disegno di decreto distinto, affinché l’Assemblea federale possa separarlo dal decreto federale semplice e rivestirlo della forma del decreto federale nei casi in cui ritiene che adempia i criteri per l’assoggettamento al referendum.

Art. 28 Urgenza

La disposizione relativa allo stanziamento di crediti d’impegno secondo la procedura d’urgenza deve essere completata con un nuovo capoverso 1bis per far sì che soltanto l’Assemblea federale, e non il Consiglio federale, abbia la competenza di dichiarare urgenti crediti sottoposti a referendum.

La minoranza IV auspica che sia conservata la procedura d’urgenza vigente, conferendo così al Consiglio federale la competenza di dichiarare urgenti crediti sottoposti a referendum.

3.3 Costituzione federale del 18 aprile 1999 (minoranza II)

Art. 141 cpv. 1 lett. cbis (nuovo)

La minoranza II vuole sancire il referendum finanziario a livello costituzionale. Perciò i criteri che devono essere adempiti affinché un decreto finanziario sia sottoposto a referendum vanno iscritti nella Costituzione federale. La presente disposizione segue immediatamente quella che consente di sottoporre a referendum i decreti federali in generale.

Se la minoranza II ha il sopravvento e il referendum finanziario è istituito a livello costituzionale, devono allora trovare espressione nella Costituzione anche le richieste formulate dalla minoranza III (assoggettamento dei limiti di spesa al referendum finanziario) e dalla minoranza IV (procedura d’urgenza non necessariamente da parte dell’Assemblea federale).