Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 22 pagine

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La definizione del referendum finanziario proposta dal presente progetto tiene dunque conto delle condizioni quadro specifiche delle spese della Confederazione.

2.2 Definizione dei criteri a livello legislativo

L’articolo 141 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale (Cost.) prevede che i decreti federali siano sottoposti al voto del popolo «per quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge». Secondo l’articolo 163 capoverso 2 Cost., i decreti federali sono atti che non contengono norme di diritto. La Costituente ha pertanto lasciato al legislatore il compito di decidere se vadano sottoposti a referendum determinati decreti che non stabiliscono norme di diritto, per esempio i decreti finanziari. Tuttavia, per quanto concerne i decreti finanziari il legislatore ha chiuso la porta che era stata lasciata aperta dalla Costituzione. Infatti, secondo l’articolo 25 della legge sul Parlamento (LParl), tutti i decreti finanziari adottati dall’Assemblea federale devono rivestire la forma del decreto federale semplice che, secondo l’articolo 163 capoverso 2 Cost., non sottostà a referendum.

Senza emendare la Costituzione è così possibile sottoporre a referendum determinati decreti finanziari modificando l’articolo 25 della legge sul Parlamento. La disposizione di cui all’articolo 141 capoverso 1 lettera c Cost. è una conseguenza della nuova concezione delle forme degli atti voluta dalla nuova Costituzione federale. La definizione del referendum facoltativo è basata un’idea nuova. A determinare se un atto vada sottoposto a referendum non è più la presenza di una norma di diritto ma la sua importanza. Per questo motivo, se sono «importanti», possono essere oggetto di referendum anche i singoli atti. Se il legislatore definisce «importante» un determinato genere di decreto finanziario, allora sottoporlo a referendum facoltativo è perfettamente conforme allo spirito della Costituzione federale.

La Commissione ritiene che occorre utilizzare il margine di manovra offerto dalla Costituzione federale e istituire il referendum finanziario con una legge, anche perché l’importanza pratica del nuovo strumento è comunque inferiore a quella del referendum legislativo che rimarrà la principale forma referendaria. Inoltre, dal profilo giuridico, il decreto finanziario è subordinato alla legge di cui è innanzitutto una conseguenza.

La minoranza II propone invece di iscrivere nella Costituzione le condizioni quadro del referendum finanziario. Questa soluzione ha il merito di far sì che le condizioni che deve adempiere un decreto finanziario per essere sottoposto a referendum facoltativo risultino chiaramente dalla disposizione costituzionale sul referendum facoltativo. Il posto occupato dai diritti popolari nel sistema politico svizzero è talmente importante che la Costituzione deve permettere di identificarli con precisione. Questa soluzione consente inoltre di sottoporre l’istituzione di un referendum finanziario al voto a doppia maggioranza di popolo e Cantoni.

Anche il professor Schweizer, come la minoranza II, rileva nella sua perizia che l’introduzione del referendum finanziario deve essere accettata in votazione dal popolo e dai Cantoni, e raccomanda pertanto di iscrivere il referendum finanziario nella Costituzione federale. Egli ritiene che questo strumento fa parte del diritto costituzionale materiale, tanto più che la sua introduzione avrà una portata