Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 22 pagine

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potrà quindi essere chiesto soltanto per le grandi spese. Un’analisi dei crediti d’impegno in corso a fine 2004 mostra che questi importi sono spesso sorpassati; non di rado sono autorizzati crediti di diversi miliardi. Sono invece casi eccezionali quelli in cui spese ricorrenti sono previste da crediti d’impegno. Il referendum dovrebbe però essere di massima possibile anche contro siffatti crediti.

Se, secondo la proposta della minoranza II, il referendum finanziario viene sancito a livello costituzionale, la minoranza V propone di non inserire importi in franchi nella disposizione costituzionale ma di indicare, in forma di percentuali delle spese secondo l'ultimo consuntivo, gli importi che devono essere raggiunti affinché un decreto sia sottoposto a referendum. Sarebbe così possibile evitare di sottoporre ripetutamente la Costituzione a modifiche per adeguare tali importi espressi in franchi.

È pure stata dibattuta la possibilità di sostituire le soglie minime con un criterio procedurale. Un credito sarebbe allora sottoposto a referendum facoltativo se suscita un determinato numero di opposizioni in seno al Parlamento: se in ogni camera una minoranza qualificata (un terzo dei membri) vota contro un credito, quest’ultimo sarebbe automaticamente considerato importante dal profilo politico perché contestato. In tal caso sarebbe opportuno permettere al popolo di pronunciarsi. Questa proposta si ispira alla concezione secondo cui l’importanza è il primo criterio che deve essere adempito per stabilire se un decreto del Parlamento possa essere sottoposto al voto popolare.

Dopo aver esaminato questa proposta, la Commissione ha tuttavia deciso di non approfondirla, seguendo in proposito la raccomandazione della perizia del professor Schweizer. L’esperto lamentava che, qualora fossero i rapporti di forza in seno al Parlamento a determinare se un decreto vada sottoposto a referendum o no, il nuovo diritto popolare assumerebbe caratteristiche plebiscitarie. Temeva inoltre che in Parlamento il voto sull’oggetto in sé e la decisione di sottoporlo a referendum sarebbe venuti a mescolarsi conducendo inevitabilmente ad accordi e voti tattici o contraddittori. Un parlamentare che è favorevole a una spesa ma auspica che sia sottoposta al voto del popolo dovrebbe votare contro la spesa.

2.3.4 Crediti urgenti

Occorre infine risolvere la questione del trattamento dei crediti urgenti. Secondo l’articolo 28 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione, in casi urgenti il Consiglio federale può assumere impegni finanziari «per i progetti la cui esecuzione non ammette rinvii». La procedura d’urgenza permette pertanto di eludere il referendum finanziario perché, contrariamente alle leggi federali dichiarate urgenti (sottoposte a referendum dopo la loro entrata in vigore e pertanto suscettibili di abrogazione in caso di rifiuto da parte del popolo), è difficile, se non impossibile, revocare un decreto finanziario dichiarato urgente che nel migliore dei casi potrà essere soltanto parzialmente annullato.

Il presente progetto esclude i crediti urgenti dal referendum finanziario, visto che un voto a posteriori ha effetti molto limitati ed è dunque di scarso interesse. Orbene, se non sono modificate le disposizioni che autorizzano il Consiglio federale a dichiarare urgenti determinati crediti, spetterà al solo Consiglio federale decidere se