Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/3: 03.401 Iniziativa parlamentare «Introduzione di un referendum finanziario» · 22 pagine

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mostrerà se questo strumento avrà sulle finanze federali l’auspicato effetto di contenimento della spesa empiricamente constatato nei Cantoni e nei Comuni.

4.2 Attuabilità

L’attuazione del referendum finanziario è sperimentata con modalità diverse nei Cantoni e Comuni. Sul piano federale il referendum finanziario avrà la particolarità di non poter essere contestato dinanzi al Tribunale federale. Tuttavia, la ricca giurisprudenza del Tribunale federale in merito dovrebbe permettere un’attuazione scevra di contestazioni del nuovo strumento.

5 Basi giuridiche

5.1 Costituzionalità e legalità

La base fornita dall’articolo 141 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale è sufficiente per stanziare i crediti d’impegno nella forma di decreti federali sottoposti a referendum (cfr. per maggiori dettagli n. 2.2). Il presente progetto istituisce le necessarie basi legali.

5.2 Forma dell’atto

La legge federale concernente l’introduzione di un referendum finanziario, proposta in questa sede, adegua per quanto necessario l'articolo 25 della legge sul Parlamento e gli articoli 23 e 28 della legge sulle finanze della Confederazione e sottostà a referendum facoltativo. Se il referendum finanziario è sancito a livello costituzionale, come proposto dalla minoranza II, il relativo decreto federale deve essere accettato in votazione dal popolo e dai Cantoni. Anche in questo caso sarebbero tuttavia necessari adeguamenti sul piano legislativo: la relativa legge federale sarebbe pubblicata soltanto dopo l’accettazione della modifica costituzionale da parte del popolo e dei Cantoni.