Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'economia DFE
Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI
Organo centrale
_ occorre stabilire se e in che forma sottoporre a esame la motivazione del richiedente. Se si opta
per un esame, bisognerà ad ogni modo trovare una soluzione più semplice di quella attualmente in vigore;
_ va prevista la possibilità di correggere il tiro nel caso il fabbisogno di personale dell’esercito non
sia più coperto a causa di un numero eccessivo di domande d’ammissione al servizio civile. In questo senso vengono proposte due sottovarianti. La prima prevede il mantenimento del fattore 1,5 e contemporaneamente l’introduzione di un nuovo articolo 8a; la seconda un aumento del fattore a 1,8.
Sulla base di queste considerazioni si propongono pertanto due varianti: una fondata sulla „prova di fatto“ e l’altra su una „procedura facilitata“. Con la prima si rinuncia completamente, a parte una semplice dichiarazione in cui il richiedente afferma di avere motivi di coscienza per rifiutare il servizio militare, a chiedere un’argomentazione dettagliata e a verificarla singolarmente. La seconda variante, una via di mezzo tra la rinuncia completa a prendere in esame i motivi adotti per giustificare il conflitto di coscienza e l’esame degli stessi (ossia la procedura attualmente in vigore), si limita a mitigare i criteri della verifica. Rispetto al diritto in vigore, quest’ultima variante mantiene immutati i requisiti da rispettare per l’esposizione di un conflitto di coscienza.
Ponendo in consultazione due varianti intendiamo sondare se e in che misura le cerchie interessate sono disposte ad affrontare un cambiamento.
3.2.2 Variante 1: „prova di fatto“ (sottovariante fattore 1,5)
3.2.2.1 Il concetto di „prova di fatto“
La procedura d’ammissione fondata sulla “prova di fatto” parte dal principio seguente: se una persona si dichiara pronta a prestare un servizio civile considerevolmente più lungo del servizio militare a cui è tenuta, fornisce una prova sufficiente dell’esistenza di un conflitto di coscienza.
Questa soluzione rinuncia a verificare i motivi che spingono un giovane a chiedere di prestare servizio civile; richiede tuttavia una dichiarazione formale, in cui egli affermi di essere mosso da ragioni di coscienza. Introducendo l’obbligo di presentare una dichiarazione, l’avamprogetto prevede per la „prova di fatto“ condizioni più severe di quelle suggerite dalla già menzionata perizia del professor Tschannen. Una volta accettato il principio della “prova di fatto”, se il richiedente dichiara di essere pronto a prestare un servizio più lungo di quello militare è possibile rinunciare a porre qualsiasi altra condizione d’ammissione, in particolare per quanto concerne l’esame dei motivi di coscienza.
3.2.2.2 Applicazione (panoramica)
L’articolo 1 LSC deve mantenere il richiamo alla coscienza individuale. La legge resterà pertanto chiara in merito: il servizio civile è destinato alle persone che considerano il servizio militare
inconciliabile con la loro coscienza. In questa maniera è possibile restare fedeli al carattere sostitutivo del servizio civile.
La domanda d’ammissione, inoltre, deve contenere inderogabilmente una serie di dichiarazioni del richiedente, che non vanno vincolate a condizioni o riserve (art. 16b LSC). Egli deve dichiararsi pronto a:
_ prestare il servizio civile;
_ farlo poiché considera il servizio militare incompatibile con la sua coscienza;
_ prestare servizio conformemente alla legge in vigore e ottemperare agli obblighi da essa stabiliti.