Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

più severe. D’altro canto si rinuncia invece alla facoltà di aumentare il fattore in caso di problemi ad assicurare gli effettivi dell’esercito.

3.2.4 Variante 3: “procedura semplificata”

3.2.4.1 Concetto e funzionamento

La variante „procedura semplificata“ propone modalità di ammissione fondamentalmente in linea con quelle già valide oggi. Anche la procedura applicata finora prevedeva che il richiedente esponesse le sue ragioni di coscienza al cospetto delle autorità responsabili. Mentre attualmente l’esposizione deve avvenire in quasi tutti i casi per iscritto e oralmente (oggi di regola solo i testimoni di Geova battezzati non sono tenuti a sostenere un’audizione personale), la semplificazione della procedura farà

dell’esposizione scritta la regola, mentre l’audizione personale rimarrà l’eccezione. Al candidato non sarà pertanto più chiesto di essere „credibile“ – aspetto che può essere valutato soltanto sulla scorta di un colloquio personale – ma più semplicemente di esporre i propri motivi in maniera „convincente“. L’esposizione del conflitto di coscienza, inoltre, non sarà più giudicata da una commissione, ma da un incaricato dell’Amministrazione. Se una motivazione scritta non risultasse convincente anche dopo che è stata espressa la richiesta di migliorarla, il candidato dovrà essere sentito di persona.

3.2.4.2 Applicazione (panoramica)

I criteri da soddisfare per quanto riguarda le due prime condizioni di ammissione rimangono

fondamentalmente immutati: il richiedente deve invocare un imperativo morale, motivando perché a suo modo di vedere quest’ultimo è inconciliabile con il servizio militare.

La terza condizione – la “credibilità” dell’esposizione di questo conflitto di coscienza – viene giudicata, nel diritto vigente, dalla commissione d’ammissione dopo l’audizione personale, tenendo conto di cinque aspetti. Per ottenere l’ammissione non occorre tuttavia una precisa presa di posizione riguardo a ogni aspetto, dato che dopo l’audizione la Commissione d’ammissione valuta globalmente la

credibilità dell’esposizione del conflitto di coscienza.

Questo approccio è illustrato nel messaggio del 21 settembre 20015 concernente la modifica della legge federale sul servizio civile.

Le cinque dimensioni che consentono di giudicare della credibilità dell’esposizione del conflitto di coscienza sono le seguenti:

_ una dimensione piuttosto intellettuale o razionale: il richiedente è in grado di menzionare e

spiegare il suo conflitto di coscienza e le esigenze morali che determinano il suo atteggiamento e il suo comportamento?

_ una dimensione biografica: a partire da quando e in quali circostanze il conflitto di coscienza si è

manifestato per la prima volta e come si è evoluto?

_ una dimensione legata alle abitudini di vita: in che modo il richiedente applica nella sua

quotidianità e in altre circostanze analoghe l’imperativo morale invocato?

_ una dimensione che interessa le ripercussioni del conflitto di coscienza sul piano psicofisico: in

che misura esso ha influito sulla salute e sullo stato d’animo del richiedente (rimorsi di coscienza, conflitti interiori)?

5 FF 2001 5451ss.