Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

Il secondo punto è importante, poiché senza di esso la soluzione proposta si avvicinerebbe moltissimo alla libera scelta tra servizio militare e servizio civile. Apponendo la sua firma, il richiedente dichiara di non voler prestare servizio militare, poiché ciò rappresenterebbe ai suoi occhi un conflitto di

coscienza. La soluzione della “prova di fatto”, tuttavia, rinuncia a verificare la veridicità di questa affermazione. L’introduzione dell’obbligo di fornire una prova corrisponde a quanto voluto, in origine, dal testo costituzionale: il servizio civile, infatti, è sempre stato concepito come una soluzione per gli obiettori di coscienza.

Con la terza dichiarazione il richiedente si impegna a portare avanti fino in fondo la scelta compiuta. Egli deve essere consapevole di ciò che questa comporta, in particolare deve rendersi conto delle differenze rispetto alla protezione civile e di che cosa significa esattamente il fatto che il servizio civile dura una volta e mezza il servizio militare.

Oltre alle dichiarazioni di cui si è detto al richiedente non viene domandata una giustificazione scritta. Non si tratta di pretendere da parte sua un’esposizione approfondita dei motivi all’origine del conflitto di coscienza. Ciò avrebbe senso se fossero previste, in caso di domanda lacunosa, delle

conseguenze legali. Prendere in considerazione una simile misura significherebbe però riaprire la porta a un esame, non importa in che forma, delle ragioni di coscienza.

Nel caso le condizioni formali non siano soddisfatte, va pronunciata una decisione di non entrata in materia (art. 18 cpv. 2 LSC). È il caso, in particolare, quando:

_ manca una delle dichiarazioni richieste;

_ le dichiarazioni sono vincolate a condizioni e riserve;

_ manca la firma in calce alla domanda;

_ i dati sulla persona e sul suo obbligo di prestare servizio militare non sono stati messi a

disposizione;

_ il richiedente è stato dichiarato non idoneo al servizio militare;

_ non vengono rispettate le condizioni generali stabilite dalla legge federale del 20 dicembre sulla

procedura amministrativa (PA)3 (quando, ad es., manca una procura firmata, nel caso il

richiedente si faccia rappresentare da una terza persona).

Se al momento della domanda dovessero emergere dubbi sull’effettiva idoneità al servizio militare del richiedente, quest’ultima – come è già il caso oggi (art. 11 cpv. 2 dell’ordinanza sulla procedura d’ammissione al servizio civile4) – andrà (nuovamente) verificata.

Si è inoltre vagliata l’opportunità di esigere che il richiedente presentasse la propria domanda presso l’ufficio responsabile nell’ambito di un colloquio personale. Ciò lo costringerebbe a riflettere ancora una volta sulla sua decisione, per essere in grado di esporla di fronte a terzi. L’idea è stata tuttavia accantonata, dato che non avrebbe comportato una migliore selezione dei candidati: sarebbe stata un’inutile complicazione procedurale, che avrebbe ad esempio costretto un richiedente bregagliotto ad affrontare il viaggio fino a Mels o un altovallesano a spostarsi fino a Sumiswald semplicemente per consegnare una dichiarazione. Il vero effetto selettivo viene raggiunto attraverso la prova di fatto,

ossia la disponibilità a prestare un servizio una volta e mezzo più lungo.

3.2.3 Variante 2: prova di fatto (sottovariante fattore 1,8)

Quanto esposto al capitolo precedente (3.2.2.) vale sostanzialmente anche per la sottovariante che prevede un fattore di 1,8. Nel caso di questa sottovariante la prova di fatto è sottoposta a condizioni

3 RS 172.021

4 RS 824.016