Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

_ un’ultima dimensione, concernente la credibilità personale.

La procedura semplificata che vi proponiamo non cambierà nulla nel modo di intendere la coscienza e i suoi conflitti nonché nel modo in cui questi si comunicano. Si accontenterà tuttavia, in genere, di un’esposizione scritta. Non è però possibile pretendere un’esposizione scritta per ognuno degli aspetti evocati. Affinché i motivi addotti per illustrare il conflitto di coscienza siano ritenuti convincenti, sarà sufficiente che l’esposizione tocchi almeno una delle prime quattro dimensioni.

Per poter essere convincente, l’esposizione del conflitto di coscienza deve essere comprensibile,

strutturata in maniera logica, non essere inconcludente e non deve contenere informazioni sbagliate (art. 16c cpv. 1). Es. 1: l’argomentazione di chi afferma di non voler utilizzare armi di persona, pur approvando per il resto l’esistenza di un esercito, non convince come rifiuto totale del servizio militare, poiché esiste la possibilità di prestare servizio senz’arma. Es. 2: chi si appella all’imperativo morale di promuovere sempre, con il proprio agire, la felicità degli esseri umani, dovrà sostenere anche che non intende soltanto la propria felicità e dovrà chiarire in che misura questo imperativo morale è, dal suo punto di vista, inconciliabile con l’obbligo di prestare servizio militare.

Le esigenze formulate dall’articolo 16c capoverso 1 possono essere in genere soddisfatte con poche frasi. Le parole da sole però non bastano: ai sensi dell’articolo 16c capoverso 2 il richiedente, infatti, deve inoltre prendere personalmente posizione su una delle quattro dimensioni (quest’ultime

corrispondono alle lett. a-d dell’art. 18b LSC in vigore):

_ Su che cosa si fonda ai suoi occhi l’imperativo morale invocato?

_ A seguito di quali influenze o eventi è nato e si è sviluppato in lui il conflitto di coscienza?

_ In che modo egli dà seguito, in altri ambiti della sua vita, all’imperativo morale invocato?

_ Come influisce il conflitto di coscienza sulla sua sensibilità e sulla sua vita?

Queste dimensioni aggiungono all’aspetto della „convinzione“, considerato dal punto di vista dei contenuti, un secondo aspetto, ossia l’autenticità: deve emergere (almeno presumibilmente), che la presa di posizione è personale e autentica. Es.: una presa di posizione incomprensibile o che non può essere messa in relazione con l’imperativo morale (contenuto) oppure che è stata palesemente copiata da un modello (ad es. da internet), non è sufficiente.

È impossibile dare indicazioni precise sul grado di convinzione che deve raggiungere un’esposizione. La formulazione degli articoli 18 e 18a, secondo cui l’esposizione deve risultare convincente nei suoi punti essenziali, lascia intendere che le esigenze non devono essere troppo restrittive. La revisione qui proposta, tuttavia, le inasprisce, in modo che la domanda d’ammissione possa essere ritenuta soddisfacente anche senza essere seguita da un’audizione.

Se il conflitto di coscienza risulta convincente già sulla base dell’esposizione scritta e se sono

soddisfatte tutte le condizioni formali, l’organo di esecuzione decreta l’ammissione al servizio civile (art. 18a).

Se le esposizioni presentate non sono giudicate soddisfacenti per convincere dell’esistenza di un conflitto di coscienza, o se sono noti elementi o circostanze che entrano in aperta contraddizione con quanto afferma il richiedente, l’organo di esecuzione sottopone la domanda a un’ulteriore verifica.

Innanzitutto il richiedente viene invitato a completare la sua domanda per iscritto, rispondendo alle questioni rimaste aperte (art. 16d cpv. 3). Se i dubbi non dovessero essere fugati neanche a questo punto, egli viene convocato a un’audizione (art. 18 cpv. 1). Quest’ultima ha inoltre sempre luogo, se il richiedente ne fa espressa domanda e se l’ammissione non può essere decretata altrimenti.