Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

Dato che non è possibile prevedere completamente quale sarà l’evoluzione del numero di domande in Svizzera, sulla scorta di considerazioni politiche si è deciso di introdurre un meccanismo di correzione, che consentirà alle autorità responsabili di garantire gli effettivi dell’esercito. Esso sarà fatto scattare a condizione che si delinei un’evoluzione preoccupante e che questa sia riconducibile a un aumento massiccio della ammissioni al servizio civile. Per quanto riguarda invece altre cause, occorrerebbe vagliare l’eventualità di ricorrere ad altre possibilità di controllo. Nel contempo si è prevista la

possibilità di ridurre la durata del servizio civile e con essa un ulteriore ostacolo all’ammissione, nel caso il fabbisogno dell’esercito lo consenta.

Il nuovo articolo 8a consentirebbe pertanto all’Assemblea federale di innalzare la durata del servizio civile ordinario, applicando un fattore di 1,8 al massimo, e ciò solo a condizione che gli effettivi

dell’esercito non possano più essere assicurati a causa dell’elevato numero di persone ammesse al servizio civile. Sempre tenendo conto del fabbisogno dell’esercito, l’Assemblea federale potrebbe abbassare il fattore nella stessa misura, ossia fino a 1,2. Questo margine, superiore o minore dello 0,3 rispetto al fattore attualmente in vigore di 1,5 (e di +0,3 sul fattore attualmente in vigore di 1,1)

rappresenta una soluzione flessibile e adeguata alla situazione, coerente anche dal punto di vista costituzionale. Il meccanismo proposto si muove nel settore (inferiore) della fascia di oscillazione delineata dal professor Tschannen nella sua perizia: un servizio civile la cui durata è compresa tra 1,3 e 2 volte il servizio militare è compatibile al dettato costituzionale.

3.2.6.2 Soluzione „prova di fatto“ sottovariante 1,8

Nel caso di questa variante si rinuncia alla possibilità di adattare la durata del servizio civile sulla base dell’evoluzione degli effettivi dell’esercito. Si introduce invece, allo scopo di assicurare gli effettivi dell’esercito, un aumento generalizzato del fattore per i soldati a 1,8.

4 Ripercussioni per la legislazione militare

4.1 Servizio militare senz’arma

La mozione Studer riguarda soltanto il servizio civile. Un esame delle ragioni di coscienza è previsto tuttavia anche nel caso del servizio militare senz’arma, che può essere richiesto in caso di conflitto di coscienza. Anche se la formulazione attuale dell’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)6 è stata elaborata parallelamente all’introduzione della LSC, essa va mantenuta così com’è poiché in questo caso è impossibile introdurre il principio della prova di fatto. La situazione su cui si basa il servizio militare senz’arma è diversa rispetto a quella del servizio civile, poiché si tratta soltanto di un’attribuzione ad altre funzioni, ma sempre all’interno dell’esercito.

Tra il 1994 e il 2004 il numero di persone ammesse al servizio militare senz’arma è rimasto

abbastanza costante, attestandosi trai i 142 e i 165 casi all’anno. Nel 2005 è sceso a 135 e l’anno scorso a 65 militi. Siccome l’istanza che decide dell’ammissione è composta rispettivamente da

personale del DDPS e delle amministrazioni militari cantonali, i costi di questa procedura sono

praticamente irrilevanti.

4.2 Valutazione dell’idoneità al servizio militare

Con la Revisione 09 della LM l’articolo 9 verrà riformulato. L’odierno capoverso 2 sarà cassato, poiché il reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva che fanno domanda di ammissione al servizio

6 RS 510.10