Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'economia DFE
Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI
Organo centrale
reddito né su un patrimonio8. Pur tenendo conto del fatto che la tassa minima non può gravare in maniera sproporzionata su persone senza reddito o con un reddito basso, un suo aumento a 400 franchi sembra essere ancora accettabile. Parallelamente verranno eliminate alcune agevolazioni previste finora. In questo modo, inoltre, sarà possibile rendere meno attrattivi i rinvii del servizio.
5.3 Obiettivi della revisione
Con le revisione proposta intendiamo abolire le agevolazioni e i doppioni, innalzare la tassa minima d’esenzione di 200 franchi, dando in tal modo seguito a quanto richiesto dalla mozione ma anche semplificando notevolmente la procedura cui sono chiamate ad attenersi le autorità cantonali che devono riscuotere la tassa.
Le agevolazioni che vanno abolite sono, in particolare, le riduzioni della tassa dovute alla regola dei 3 o 5 giorni (art. 15 LTEO), al numero totale di giorni di servizio prestati (art. 19 LTEO) come pure al numero di giorni di protezione civile svolti durante l’anno di servizio sostitutivo (art. 24 LPPC). Se considerate in relazione al principio di parità di trattamento di fronte all’obbligo militare, infatti, tutte queste agevolazioni sono ingiustificate.
Abolire la deduzione per le persone sposate e la deduzione per i costi legati alla cura di una persona disabile permette di sbarazzarsi di un doppione, poiché entrambe sono già sancite nella legge
federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta diretta (LIFD)9. Ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera hbis LIFD, infatti, dal 1° gennaio 2005 è possibile dedurre i costi per la disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legislazione in materia. Nel quadro delle misure immediate
nell’ambito dell’imposizione dei coniugi del 6 ottobre 200610, a partire dal 2008 verrà concessa, oltre la tariffa doppia, anche una deduzione per le persone sposate.
Aumentando la tassa minima da 200 a 400 franchi è possibile tener conto dell’obiezione secondo cui lo studente può cavarsela a buon prezzo.
Tutte le misure appena illustrate influiscono, complessivamente, come un aumento della tassa, e consentono di raggiungere quanto chiesto dalla mozione, grazie al loro effetto dissuasivo rispetto alla soluzione della “via blu” (l’esonero su certificato medico). Permettono inoltre di semplificare
sensibilmente la procedura cui sono tenute le autorità cantonali incaricate di riscuotere la tassa d’esenzione dall’obbligo militare: esse non dovranno più tener conto dei giorni di servizio e potranno, per l’essenziale, riferirsi alla tassazione per l’imposta federale diretta.
6 Ulteriori obiettivi della presente revisione
6.1 Prestazioni a favore di chi presta servizio civile in caso di insolvenza dell’istituto d’impiego (art. 29 LSC)
Chi svolge il suo servizio civile in un istituto d’impiego insolvente, riceve le prestazioni finanziarie previste dall’articolo 29 LSC alla conclusione della procedura di fallimento o di pignoramento
dell’istituto, e non prima. In futuro, l’organo di esecuzione potrà anticipare queste prestazioni alla persona interessata. Le pretese del civilista verso il suo istituto d’impiego vengono trasferite alla Confederazione, che potrà in questo modo farle valere rispetto alla massa fallimentare o nella
8 E. Höhn / R. Waldburger, Steuerrecht, vol. 1, Haupt, Berna 2001, § 3, n. 57; E. Höhn,
„Grundsätzliche Probleme des Militärpflichtersatzes“, in Archiv für Schweizerisches Abgaberecht XXVI (1957/1958), pp. 222, 223.
9 RS 642.11
10 RU 2007 615