Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

inoltre, non rispetta il principio dell’equivalenza, alla base del postulato di parità di trattamento di fronte all’obbligo militare. L’aumento della tassa eliminerebbe incentivi distorti e permetterebbe di rispettare meglio tale principio.

5.2 Rapporto del Gruppo di economisti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sull’adeguamento dell’aliquota della tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Avvicinare l’onere rappresentato dalla tassa d’esenzione a quello rappresentato dal servizio militare consente di eliminare gli incentivi alla “via blu” (ossa all’esonero su certificato medico).

L’Amministrazione federale delle contribuzioni, in qualità di autorità di vigilanza, ha incaricato il suo Gruppo di economisti di chiarire come può essere raggiunta questa equivalenza. Nel loro rapporto, gli esperti hanno riflettuto sulle questioni seguenti: in che misura esistono incentivi a farsi dichiarare inabili al servizio militare? Come può essere valutato il disciplinamento attuale in materia di tassa sostitutiva rispetto al principio dell’equivalenza? Quale aumento dell’aliquota andrebbe preso in considerazione? Essi giungono alla conclusione che il principio dell’equivalenza non viene rispettato, soprattutto se considerata la prospettiva di chi si accinge ad affrontare degli studi, poiché attualmente il servizio personale comporta un onere molto maggiore rispetto a quello rappresentato dal

versamento della tassa d’esenzione. Nel caso, ad esempio, di uno studente che presta personalmente servizio, questo onere va considerato nell’ottica dei profitti che egli avrebbe potuto realizzare se avesse impiegato il tempo trascorso in servizio per svolgere invece altre attività.

I titolari di un diploma di apprendistato attivi professionalmente subiscono a causa del servizio militare perdite salariali inferiori rispetto agli studenti, che perdono un anno di lavoro durante il quale

avrebbero potuto sfruttare la rendita derivata dalla loro formazione.

I calcoli elaborati dagli autori del rapporto consentono di concludere che la “via blu”, ossia la possibilità di farsi dichiarare non idoneo al servizio militare, può essere resa meno attrattiva aumentando

sensibilmente (ossia di quattro volte rispetto all’aliquota attuale) la tassa minima ai sensi della LTEO o rendendo più redditizio il servizio grazie ad un aumento dell’aliquota minima delle indennità di perdita di guadagno (IPG). La presente revisione di legge non prende in considerazione questa seconda opportunità.

Gli esperti considerano ad ogni modo che l’attuale aliquota della tassa d’esenzione del 3% sia

corretta: occorre infatti rilevare che la possibilità di farsi dichiarare non idonei al servizio militare,

considerata l’aliquota contenuta, è diventata una scelta più attrattiva soprattutto dopo che la durata dell’obbligo militare, e parallelamente anche quella del servizio sostitutivo, è stata ridotta. Mentre il servizio sostitutivo previsto da Esercito 61 andava dal 20° al 50° anno d’età e quello previsto da Esercito 95 si protraeva comunque ancora fino al 42° anno d’età, con Esercito XXI esso dura soltanto fino al 30° anno d’età.

Un aumento marcato della tassa minima comporterebbe un onere troppo elevato per le persone dichiarate non idonee al servizio militare che, pur desiderando prestare servizio militare o civile, non possono farlo a causa di obiettivi motivi medici.

Questo aumento, se eccessivo, sarebbe inoltre inconciliabile con il principio dell’imposizione fiscale sulla base della capacità economica. La tassa minima può essere considerata un’imposta personale (tassa pro capite). L’ammontare di questo tipo di tassa viene stabilito senza considerare la capacità fiscale del soggetto, e questo aspetto si rivela problematico nel caso egli non possa contare né su un