Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 29 pagine

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Gli organismi contrari vedono in questa misura una diminuzione notevole, radicale ed

eccessiva delle prestazioni, che si ripercuote soprattutto sui giovani, le famiglie, i disoccupati più anziani e gli invalidi. Essa comporterà un netto trasferimento dei costi all’assistenza sociale. 8 associazioni di artisti ritengono che questa proposta si tradurrà in un’esclusione dal diritto alle prestazioni delle persone attive nel settore artistico.

11 organismi favorevoli vorrebbero rafforzare ulteriormente questa misura e chiedono un periodo di contribuzione più lungo e meno indennità giornaliere per gli assicurati.

4 organismi favorevoli si oppongono all’aumento del periodo di contribuzione per gli invalidi e per le persone che hanno più di 55 anni. 3 partecipanti sono sconcertati dal fatto che le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione e quelle che hanno

acquisito un periodo di contribuzione di 12 mesi abbiano diritto allo stesso numero di

indennità giornaliere (260). 2 altri temono che una riduzione della durata di indennizzazione comprometta l’integrazione. Un altro ancora propone di esaminare l’opportunità di esonerare dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che partecipano a provvedimenti d’integrazione. Un partecipante chiede una soluzione più moderata.

6 organismi favorevoli e 2 contrari auspicherebbero un modello d’indennità giornaliere degressivo. Le prestazioni dovrebbero diminuire del 5 per cento a partire da 260 e di un ulteriore 5 per cento a partire da 330 indennità giornaliere percepite oppure del 10 per cento a partire da rispettivamente 150 e 250 indennità percepite. 2 partecipanti alla consultazione sono favorevoli a una durata di indennizzazione vincolata alla situazione del mercato del lavoro. Secondo un organismo, bisognerebbe “ricompensare” con un sistema di bonus/malus coloro che non percepiscono prestazioni per un lungo periodo. A detta di un altro, gli

assicurati che hanno meno di 25 anni dovrebbero poter percepire 30 indennità giornaliere al massimo e gli assicurati dai 25 fino ai 35 anni 100 indennità giornaliere al massimo.

6 partecipanti alla consultazione approvano il fatto che ora soltanto la riscossione di una rendita di invalidità dia diritto a un numero di indennità giornaliere più elevato,

indipendentemente dall’assicurazione sociale che versa tale indennità. 3 organismi si

oppongono a questa armonizzazione dato che la velocità delle procedure decisionali in materia di rendite non è aumentata. L’UNIA propone di formulare il capoverso 2 lettera c numero 2 come segue: "subisce una riduzione di reddito a causa della sua infermità o ha chiesto di ricevere prestazioni di invalidità a un’altra assicurazione sociale e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo".

Secondo un organismo consultato, sono soprattutto i Cantoni turistici e di montagna a beneficiare dei 15 mesi di contribuzione poiché questo modello permette di mantenere il diritto all’indennità durante la stagione intermedia. 2 partecipanti si dichiarano contrari al prolungamento della durata di riscossione dell’indennità per le persone che si ritrovano disoccupate nei 4 anni precedenti l’età del pensionamento.

Alcuni partecipanti alla consultazione lamentano la mancanza di una visione d’insieme dei gruppi di persone interessate.

Un organismo chiede la creazione di una base legale per l’articolo 41b capoverso 2 OADI che permetta agli assicurati, dopo aver riscosso 640 indennità giornaliere, di beneficiare del nuovo periodo di contribuzione generato durante l’intera durata di indennizzazione.

Art. 27 cpv. 5 Numero massimo di indennità giornaliere (aumento del diritto all’indennità giornaliera in determinati Cantoni)

Proposta del progetto di revisione:

¾ Variante 1: stralcio dell’articolo 27 capoverso 5, ossia soppressione della possibilità di aumentare il diritto all’indennità in caso di disoccupazione elevata.

¾ Variante 2: precisazione dei presupposti del diritto all’indennità per i Cantoni.

Aumento della partecipazione dei Cantoni alle spese dal 20 al 40 per cento.

Teilrevision des AVIG / Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 11/29