Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 29 pagine
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logico accordare una parità di trattamento ai fornitori di corsi e di occupazioni temporanee per quanto riguarda i criteri di ammissione.
Art. 64a cpv. 4bis e 4ter (nuovo) Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione
Questa modifica permette ai giovani che non hanno diritto alle prestazioni di partecipare a un semestre di motivazione; viene inoltre fissato l’importo dell’indennità versata ai partecipanti durante il periodo di attesa.
12 organismi consultati approvano le modifiche proposte:
Partiti GS
Cantoni AG, BS, JU, GL, FR
Associazioni mantello Travail.Suisse, USC, Unione svizzera degli imprenditori, Syna e partner sociali
Organizzazioni SVOAM, SOS
2 organismi (UDC e BL) si dichiarano contrari a tali modifiche.
Tutti gli organismi favorevoli ritengono che le modifiche proposte faciliteranno il passaggio dei giovani dal sistema della formazione professionale al mondo del lavoro. Considerata la prevista abrogazione dell’articolo 59d, le modifiche proposte sono particolarmente
necessarie per garantire la partecipazione ai semestri di motivazione delle persone che non hanno diritto alle prestazioni. Esse permettono inoltre di lottare in maniera efficace contro la disoccupazione giovanile.
Gli organismi contrari motivano il loro rifiuto adducendo che le modifiche proposte
consentono alla Confederazione di intromettersi nella prassi degli organi esecutivi cantonali. Sarebbe inoltre inaccettabile che i partecipanti a un semestre di motivazione finanziato dallo Stato ricevano più soldi dei giovani che prolungano la loro formazione. Una simile idea equivarrebbe a negare qualsiasi realtà e sarebbe in netta contraddizione con l’intento
proclamato di rivedere la legge allo scopo di eliminare gli incentivi negativi, che determinano comportamenti inadeguati per il mercato del lavoro. 1 partecipante alla consultazione chiede l’assunzione da parte dei Cantoni di almeno il 50 per cento delle spese del provvedimento; in caso contrario, vi sarebbe il forte rischio che "venga offerto un numero indefinito di semestri di motivazione” che non apportano assolutamente nulla.
Art. 66 cpv. 2, 2bis e 3 Ammontare e durata degli assegni d’introduzione
Diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi in casi eccezionali e per gli assicurati che hanno più di 50 anni.
5 organismi consultati approvano questa proposta:
Cantoni BS
Associazioni mantello SIC Svizzera, USC
e partner sociali
Organizzazioni procap, SAEB
7 partecipanti alla consultazione vi si oppongono:
Cantoni BL, SO, VS, SZ, SG, AR, OW
Tutti i partecipanti favorevoli a questa proposta la approvano senza riserve. Il diritto generale agli assegni per il periodo d’introduzione (API) per un periodo di 12 mesi per gli assicurati più anziani è accolto all’unanimità. Prolungando il diritto agli assegni si può tenere
Teilrevision des AVIG / Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 18/29