Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 29 pagine
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3 degli organismi favorevoli ritengono che la modifica proposta permetta di chiarire la
situazione giuridica; 2 di loro la considerano inoltre come una semplificazione.
Gli organismi contrari vedono nella modifica una violazione del diritto in materia di protezione dei dati delle persone assicurate o una violazione dell’obbligo di mantenere il segreto; essi chiedono che venga mantenuta la regolamentazione attuale.
Art. 90a Partecipazione della Confederazione (aumento del contributo federale)
La partecipazione della Confederazione alle spese degli uffici di collocamento pubblico e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è adeguata al tasso di disoccupazione medio più elevato (aumento di 0,009 punti percentuali).
6 partecipanti alla consultazione approvano questo adeguamento:
Partiti UDC
Associazioni mantello USAM, USC, Unione svizzera degli imprenditori, Centre Patronal e partner sociali
Organizzazioni UPSA
8 partecipanti lo respingono:
Partiti GS
Cantoni BE, BS, VS, ZH
Associazioni mantello USS, UNIA
e partner sociali
Organizzazioni CDF
Gli organismi contrari sollevano i seguenti argomenti:
- Chiedono una partecipazione del 100 per cento da parte della Confederazione e dei Cantoni alle spese del servizio pubblico di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
- La suddetta partecipazione non dovrebbe essere fissata in funzione delle entrate, bensì delle spese effettive registrate.
- Gli aumenti non dovrebbero essere calcolati in modo proporzionale ma andrebbero adeguati in funzione dell’indice dei prezzi.
- Al progetto manca una visione d’insieme. La revisione è volta essenzialmente alla realizzazione di entrate supplementari.
Art. 90c cpv. 1, 1bis, 2 Rischio congiunturale
La clausola di flessibilità (cpv. 1bis) dovrebbe conferire al Consiglio federale la possibilità di aumentare l’aliquota di contribuzione prima che l’indebitamento dell’assicurazione contro la disoccupazione raggiunga il livello massimo previsto o di rinviare tale aumento. I
provvedimenti volti ad ammortizzare il debito (compreso il contributo di solidarietà)
dovrebbero essere revocati soltanto quando il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge 1 miliardo di franchi (cpv. 1). Infine, il capoverso 2 non prevede più un limite fisso di 2 miliardi di franchi per il capitale di esercizio necessario.
3 partecipanti alla consultazione (BS, GE e SOS) si dichiarano favorevoli alle proposte.
24 organismi vi si oppongono o presentano altre proposte di modifica:
Teilrevision des AVIG / Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 21/29