Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 29 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 64a cpv. 1 lett. c Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione
Questa modifica permette ai giovani che non hanno concluso la scuola dell’obbligo in
Svizzera ma all’estero di partecipare a un semestre di motivazione.
20 organismi consultati approvano la modifica proposta:
Partiti I Verdi, PCS, GS
Cantoni AG, BS, JU, GL
Associazioni mantello USC, Travail.Suisse, SIC Svizzera, Unione svizzera degli
e partner sociali imprenditori, UNIA, Syna, USS
Organizzazioni FLEXIBLES, ADCN, Unione delle città svizzere, CFIG, SOS
2 organismi si dichiarano contrari alla modifica proposta.
I partecipanti favorevoli approvano il fatto che la modifica proposta permetta di estendere il diritto alla partecipazione ai semestri di motivazione e di disciplinare l’accesso dei giovani che non beneficiano di una formazione professionale completa. L’adeguamento previsto è inoltre opportuno in quanto permette alle persone che interrompono gli studi liceali o il
tirocinio di partecipare ai semestri di motivazione.
Uno degli organismi contrari alla modifica chiede che sia mantenuto il testo attuale del capoverso 1 lettera c mentre un altro respinge la misura in quanto, a suo parere, essa non tiene conto della situazione reale.
Art. 64a cpv. 1 lett. c numero 2 (nuovo) Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione
L’età dei giovani che partecipano a un semestre di motivazione è limitata a 20 anni.
Nessun partecipante favorevole alla proposta formula espressamente un parere riguardo alla riduzione a 20 anni dell’età di ammissione al semestre di motivazione.
6 organismi che si sono espressi in merito alla proposta di ridurre il limite di età si dichiarano contrari alla modifica:
Cantoni GE, ZG
Organizzazioni Caritas, SVOAM, avenirsocial, Centres Sociaux Protestants
Gli organismi contrari chiedono di rinunciare alla fissazione di un limite di età o di aumentarlo a 24 o 25 anni. La riduzione del limite di età comprometterebbe l’integrazione dei giovani che non possono più beneficiare di un sostegno in virtù dell’articolo 59d o dei giovani che hanno appena concluso la scuola reclute. Si sostiene anche che, al giorno d’oggi, il momento in cui i giovani terminano la loro formazione professionale di base varia molto e, considerate le interruzioni o sospensioni di formazione, ogni strumento valido in materia di mercato del lavoro dovrebbe essere dotato di molta flessibilità. Inoltre, una riduzione del limite di età non permetterebbe di realizzare grandi risparmi.
La SVOAM propone di stralciare al capoverso 1 lettera a la disposizione secondo cui
soltanto le istituzioni "senza scopo lucrativo" possono organizzare programmi di occupazione temporanea e che tali programmi "non devono essere in diretta concorrenza con l’economia privata". L’argomento sollevato in merito è il seguente: da quando sono stati creati i
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, il settore dell’occupazione temporanea e quello dei corsi si sono fortemente avvicinati e i programmi di occupazione temporanea,
originariamente concepiti essenzialmente come provvedimenti transitori, prevedono ormai da tempo una componente “formazione“ e una componente “qualificazione”. Sarebbe pertanto
Teilrevision des AVIG / Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 17/29