Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 29 pagine

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Art. 98 (nuovo) Esenzione dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto.

15 partecipanti alla consultazione sostengono questa modifica:

Partiti GS

Cantoni BS, GR, SZ

Associazioni mantello USAM, USC, SIC Svizzera, Travail.Suisse, Syna, Centre Patronal, e partner sociali Unione svizzera degli imprenditori, USS

Organizzazioni AUSL, CDOS e UPSA

3 organismi (UDC, NE e ZG) si oppongono a questa modifica o formulano altre proposte. 14 degli organismi favorevoli alla proposta la approvano senza motivare la loro posizione. 1 organismo sostiene la proposta ma menziona contemporaneamente il coordinamento con la riforma dell’IVA.

Tutti gli organismi contrari criticano la politica contraddittoria del Consiglio federale in materia di IVA o chiedono di stralciare, per ragioni di semplificazione, l’espressione "per l’esecuzione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione". Un Cantone afferma che il servizio pubblico di collocamento è in parte garantito da un’associazione di diritto privato vincolata da una convenzione sulle prestazioni e che bisognerebbe pertanto esentare dall’IVA anche questo tipo di fornitore di prestazioni.

Art. 100 cpv. 2 Principi

In deroga all’articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nell’ambito dell’articolo 85b LADI.

3 partecipanti alla consultazione (UDC, BS e USC) approvano espressamente la proposta.

Art. 105 Delitti

Adeguamento del temine usato nel paragrafo 5 dell’articolo 106 e adeguamento delle

disposizioni penali della LADI al nuovo Codice penale, in vigore dal 1° gennaio 2007.

3 partecipanti alla consultazione (BL, BS e USC) approvano queste proposte di

uniformazione.

La modifica non ha sollevato alcun parere negativo.

2 organismi consultati approvano la modifica senza motivare la loro posizione. Soltanto un Cantone si dichiara favorevole alla modifica ma chiede, a titolo complementare, la possibilità di pronunciare multe senza condizionale e di escludere dal diritto alle prestazioni, per un periodo fino a 5 anni, le persone condannate secondo l’articolo 105 o 106 LADI.

Art. 106 Contravvenzioni

Adeguamento delle disposizioni penali della LADI al nuovo Codice penale riveduto, in vigore dal 1° gennaio 2007 (CP).

3 partecipanti alla consultazione (BL, BS e USC) approvano questa proposta di

uniformazione.

La modifica non ha sollevato alcun parere negativo.

Teilrevision des AVIG / Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 25/29