Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 29 pagine
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Partiti PS, UDC, I Verdi, PSdL, GS
Cantoni AI, NW, SZ
Associazioni mantello economiesuisse, USAM, USC, SIC Svizzera, Travail.Suisse,
e partner sociali SWISSMEM, Syna, UNIA, Centre Patronal, Unione svizzera degli
imprenditori, USS
Organizzazioni Conferenza delle casse cantonali di compensazione, Centres
Sociaux Protestants, UPSA, FLEXIBLES e ADCN
I partecipanti alla consultazione favorevoli approvano le modifiche proposte per l’articolo 90c LADI senza motivare la loro posizione.
Gli argomenti contro le proposte sono i seguenti (alcuni organismi si sono espressi in merito a vari punti esposti qui di seguito):
- 2 organismi propongono di stralciare l’articolo 90c e di conferire al Consiglio federale il diritto di fissare ogni anno l’aliquota di contribuzione in funzione del livello di
indebitamento.
- 1 organismo chiede che un’eventuale modifica dell’aliquota di contribuzione in virtù dell’articolo 90c entri in vigore soltanto all’inizio dell’anno; in caso contrario vi
potrebbero essere difficoltà di attuazione e costi supplementari.
- Riguardo al capoverso 1: il contributo di solidarietà ha suscitato vari commenti: 6 organismi introdurrebbero volentieri un simile contributo a titolo permanente per sgravare gli altri contribuenti e ammortizzare il debito; in 3 casi viene invece chiesta la soppressione totale del contributo di solidarietà, essendo questo problematico dal punto di vista del diritto costituzionale e non essendo in rapporto con il principio di assicurazione. 4 organismi chiedono che il salario soggetto a contribuzione sia aumentato a due volte e mezzo l’importo del guadagno assicurato massimo; in caso contrario bisognerà raddoppiare il percento di solidarietà oppure estendere il
contributo di solidarietà alla somma dei salari soggetti a contribuzione senza
prevedere alcun limite massimo.
bis
- Riguardo al capoverso 1 : 9 organismi contrari respingono in generale la clausola di flessibilità affermando che quest’ultima conferisce troppo potere al Consiglio federale; essi temono inoltre abusi di potere o abusi da parte dei partiti politici oppure ritengono che la regolamentazione attuale sia sufficiente. 6 organismi sono favorevoli all’idea della clausola di flessibilità ma approvano la regolamentazione soltanto a condizione che i criteri di flessibilità siano fissati in modo preciso a livello di ordinanza.
- Riguardo al capoverso 2: 6 organismi che si sono opposti alle modifiche proposte sono contrari al fatto che non venga più indicato un limite fisso per il capitale di esercizio necessario; vi sarebbe infatti il rischio che la situazione d’indebitamento dell’assicurazione venga abbellita. Per ragioni di “rintracciabilità“, 2 organismi
consultati vorrebbero che si definisca nella legge l’importo del capitale di esercizio necessario.
Art. 92 cpv. 7bis Spese amministrative (aumento del contributo cantonale)
La partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento pubblico e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è adeguata al tasso di disoccupazione medio più elevato (aumento dello 0,003 per cento).
7 partecipanti alla consultazione approvano questo adeguamento:
Partiti UDC
Cantoni GL
Teilrevision des AVIG / Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 22/29