Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 29 pagine

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Nessun partecipante alla consultazione vi si oppone.

1 organismo approva la nuova formulazione senza riserve e senza fornire motivazioni. 1 Cantone propone di introdurre a livello di legge la precisazione qui di seguito, che riprende la formulazione figurante nella direttiva della Prassi LADI (071d-Prassi LADI 2007/10): "A differenza dell’attività lucrativa indipendente ai sensi della LAVS, il sostengo agli assicurati che intraprendono un’attività indipendente può altresì essere concesso alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro."

Art. 82 cpv. 5 Responsabilità dei titolari verso la Confederazione (indennizzo per il rischio di responsabilità)

La soppressione della possibilità di concludere un’assicurazione contro i rischi di

responsabilità e il principio di un indennizzo adeguato delle casse per tali rischi non sono in generale contestati. 2 partecipanti alla consultazione (PPD e I Verdi) approvano questa modifica senza formulare commenti.

5 organismi si oppongono tuttavia al sistema attuale applicabile in materia di responsabilità del titolare:

Associazioni mantello UNIA, Syna

e partner sociali

Organizzazioni VAK, ErfAA, Passages

Gli organismi contrari, in particolare le federazioni delle casse di disoccupazione, respingono in generale la regolamentazione attuale: esse ritengono infatti che il titolare debba

rispondere del danno soltanto nei casi in cui sia stato provocato intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 85g cpv. 5 Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione (indennizzo per il rischio di responsabilità)

La soppressione della possibilità di concludere un’assicurazione contro i rischi di

responsabilità e il principio di un indennizzo adeguato dei Cantoni per tali rischi non sono in generale contestati.

2 partecipanti alla consultazione (PPD e I Verdi) approvano questa modifica senza formulare commenti.

In merito non è stato espresso alcun parere negativo.

Art. 88 cpv. 1 lett. d Datori di lavoro

Il datore di lavoro deve poter adempiere i suoi obblighi legali in materia d’informazione e di annuncio senza il previo consenso dell’assicurato.

4 organismi approvano la modifica proposta:

Cantoni BS

Associazioni mantello Unione svizzera degli imprenditori, economiesuisse, USC

e partner sociali

5 partecipanti respingono tale modifica:

Partiti I Verdi

Associazioni mantello CGAS, SIT

e partner sociali

Organizzazioni PPE e ADCN

Teilrevision des AVIG / Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 20/29