Progetto
Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 39 pagine
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Ordinanza sull’energia
c. la dichiarazione secondo la quale l’apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;
d. il nome e l’indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la diagonale, il segnale di luminosità, la risoluzione e altre particolarità;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati della procedura di omologazione energetica;
e. tutti i rapporti d'omologazione.
6 Servizio di omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:
a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;
d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7 Disposizione transitoria
Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.