Progetto
Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 39 pagine
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Ordinanza sull’energia
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), il principio su cui si basa l’asciugatura e altre particolarità;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50229 e alla relativa classificazione in base alla direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 199613;
e. tutti i rapporti d'omologazione.
6 Servizio di omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:
a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;
d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7 Indicazioni e caratterizzazione
2.1 Il consumo di energia, l’effetto pulente e la caratterizzazione sono indicati
conformemente:
a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199214 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e
13 GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1
14 GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16