Progetto

Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 39 pagine

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Ordinanza sull’energia

5. Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;

b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, la potenza e altre particolarità;

c. le istruzioni per l’uso;

d. i risultati della procedura di omologazione energetica;

e. tutti i rapporti d'omologazione.

6. Servizio di omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;

b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;

c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;

d. gestisca il proprio sistema di documentazione;

e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.