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Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 39 pagine

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Ordinanza sull’energia

Appendice 2.2 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1, 21a cpv. 1)

Esigenze per la commercializzazione di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni

1 Campo di applicazione

1.1 La presente appendice si applica ai frigoriferi e ai congelatori

elettrodomestici con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle relative combinazioni.

1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia

non rientrano nel campo di applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A+ secondo la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 19942, modificata dalla direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003.

3 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 153.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

a. il nome e l’indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. una descrizione dell’apparecchio;

c. la dichiarazione secondo la quale l’apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;

d. il nome e l’indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

2 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell’O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell’O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747), dal n. II 1 dell’O del 10 nov. 2004 (RU 2004 4709) e dal n. II cpv. 1 dell’O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).